L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 26/E del 6 marzo 2015, fornisce chiarimenti in merito al regime di tassazione applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nell’ipotesi di acquisto di terreno agricolo e di un fabbricato strumentale al servizio dell’agricoltura per il quale sussistono i requisiti di ruralità, stabilendo che, se il fabbricato è pertinenza del terreno agricolo trova applicazione la disciplina agevolativa di cui alla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (agevolazioni per l’imprenditoria agricola professionale c.d. “IAP”) e quindi l’applicazione dell’imposta di registro e catastale in misura fissa (euro 200,00), dell’imposta catastale all’1% e dell’esenzione dall’imposta di bollo.

Il dubbio interpretativo è sorto in quanto con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, esempio n. 14, l’Agenzia delle Entrate, nel caso di vendita di un fabbricato strumentale e di un terreno agricolo a favore di un soggetto IAP, aveva ritenuto applicabile l’agevolazione prevista solo con riferimento al trasferimento del terreno agricolo, prevedendo, invece, l’aliquota dell’imposta di registro del 9% per il trasferimento dell’immobile strumentale.

Si ricorda che per poter usufruire dell’agevolazione occorre, sotto il profilo soggettivo, che l’acquirente sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’INPS, e, sotto il profilo oggettivo, che si tratti di atti di trasferimento a titolo oneroso “di terreni e relative pertinenze”, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti.

L’articolo 817 c.c., stabilisce inoltre requisiti del vincolo pertinenziale statuendo la necessaria presenza dei seguenti requisiti:

– l’elemento soggettivo, consistente nella volontà manifestata dal proprietario della cosa principale o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di destinare durevolmente la cosa accessoria a servizio ed ornamento del bene principale;

– l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale che deve intercorrere tra il bene principale e quello accessorio.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in epigrafe, chiarisce che le agevolazioni fiscali previste per l’imprenditore agricolo professionale trovano applicazione anche con riferimento al trasferimento del fabbricato, ad esempio per uso ricovero attrezzi, per il quale ricorrono i requisiti di pertinenzialità rispetto al terreno, e sempreché detto fabbricato risulti sovrastante il terreno agricolo.

L’agenzia precisa quindi che ai fini della spettanza delle agevolazioni in materia anche per il fabbricato è irrilevante la qualificazione di strumentalità, in quanto la normativa fa riferimento alla sola nozione di pertinenza. La nozione di fabbricato pertinenziale, che appunto implica la sussistenza di una connessione funzionale tra il fabbricato ed il terreno agricolo, non appare coincidente con la nozione di strumentalità che è, invece, una connotazione che inerisce ai beni necessari per lo svolgimento dell’impresa agricola.

L’Agenzia precisa inoltre che nella circolare n. 2 del 21 febbraio 2014 era stato esaminato un caso diverso, ossia il trasferimento di un terreno agricolo e di un fabbricato strumentale all’agricoltura ma non sovrastante il terreno stesso e privo dei requisiti di pertinenzialità.