Alle ormai numerose agevolazioni previste nell’ambito degli acquisti immobiliari sono state di recente aggiunte quelle relative agli acquisti effettuati mediante una procedura esecutiva.

Il Decreto Legge 14.2.2016 n. 18 (in vigore dal 16 febbraio scorso e nella sua originaria formulazione) all’art. 16 ha disposto infatti una nuova agevolazione per gli acquisti effettuati mediante decreto del giudice delle esecuzioni, a seguito di una procedura di espropriazione forzata (artt. 555 e ss. del c.p.c.) o attuati in sede fallimentare ai sensi dell’art. 107 l. fall. (r.d. 267/1942). In questi ultimi sono comprese non solo le vendite oggetto di un provvedimento giudiziale ma anche quelle effettuate in forme privatistiche (ossia con atto notarile) a seguito delle procedure competitive poste in essere dal curatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati.

Più precisamente se il trasferimento è soggetto ad imposta di registro questa, unitamente alle imposte ipotecarie e catastali è dovuta nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

L’agevolazione ha una scadenza temporale essendo in vigore fino al 31 dicembre 2016. L’unica condizione che la norma poneva (nella sua versione originaria) era che l’acquirente si impegnasse (e procedesse) a rivendere il bene aggiudicato entro un biennio.

Nell’ipotesi in cui il ritrasferimento non avvenga nel detto termine le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria, unitamente agli interessi di mora e ad una sanzione amministrativa del 30 per cento; Il termine per l’azione dell’AE volta a recuperare le imposte ordinarie decorre dalla scadenza del biennio.

La previsione dell’art. 16 risultava in origine applicabile a tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche, privati o esercenti imprese, arti o professioni) e a tutte le tipologie di immobili (fabbricati, abitativi o strumentali, terreni) per ogni tipo di trasferimento in cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale (anche solo alcune di esse) fossero dovute in misura proporzionale – in deroga al principio di alternatività con l’iva – inclusa l’ipotesi in cui siano dovute imposte ipocatastali rinforzate pari al 4% (ferma restando la debenza dell’iva se imponibile) o nell’ipotesi di un trasferimento attuato a seguito di una delle procedure aventi ad oggetto terreni agricoli a favore di imprenditori agricoli.

La recente legge 8 aprile 2016 n. 49 (in vigore dallo scorso 15 aprile) ha convertito con modifiche il decreto 18/2016 apportando due importanti novità:

– limita l’agevolazione agli acquisti effettuati da soggetti che agiscono nell’esercizio di attività di impresa, ferma la condizione della rivendita entro il biennio;

– aggiunge al c. 2 bis una nuova agevolazione per i soggetti non imprenditori disponendo che il trasferimento a favore di coloro che non svolgono attività di impresa siano assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 euro se in capo all’acquirente ricorrono le condizioni per l’acquisto della prima casa di abitazione così come definite della nota II bis dell’art. 1 tariffa T.U.R..

Il requisito della rivendita viene quindi sostituito da quello della prima casa con conseguente applicazione di tutta la relativa disciplina, per cui per esempio non saranno agevolabili gli acquisti di immobili rientranti nella categorie A/1, A/8 e A/9 che individuano gli immobili di lusso.

In tal modo il legislatore ha così introdotto una nuova fattispecie di agevolazione prima casa, lasciando invariato tanto il regime di decadenza derivante dalla rivendita quanto la scadenza temporale entro la quale risulta applicabile l’agevolazione, avendo la legge confermato che l’agevolazione vale per gli atti ed i provvedimenti posti in essere fino al 31 dicembre 2016.