LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91

(Abstract dallo studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 25 giugno 2014)

 

 

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto sulla Competitività) ha introdotto, tra le altre, importanti modifiche al codice civile in tema di società di capitali.

Ecco in sintesi le principali novità:

1) Il nuovo capitale minimo della società per azioni

Il decreto modifica l’ammontare del capitale minimo delle spa (e di riflesso della società in accomandita per azioni ex art. 2454 c.c.) che passa da euro centoventimila a euro cinquantamila.

Il legislatore era già intervenuto sul capitale sociale delle società di capitali dapprima introducendo la società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis, c.c., introdotto dal d.l. 1/2012) e successivamente, attraverso vari passaggi, con la fissazione del capitale minimo della società a responsabilità limitata nell’ammontare di un euro (art. 2463, comma 4, introdotto dalla legge di conversione del d.l. 76/2013). Il capitale, con questi interventi, pare quindi assumere progressivamente una funzione che non è più tanto quella di garanzia per i creditori, quanto, piuttosto, di parametro necessario per valutare se la società sia o meno in perdita, e conseguentemente quale indicatore per cos’ dire del suo “stato di salute”, e come riferimento sul quale determinare la quota di partecipazione di ciascun socio alla società.

La modifica introdotta dal decreto avrà immediate conseguenze sulla disciplina della riduzione del capitale, sia per quanto concerne la riduzione volontaria ex art. 2445, c.c., potendo l’assemblea fissare il nuovo ammontare ad una soglia più bassa rispetto a quella in precedenza consentita, sia per quanto riguarda la riduzione per perdite.

In particolare, per ciò che concerne la disciplina per perdite comportanti lariduzione al di sotto del minimo legale occorrerà  tener conto del nuovo minimo, così ad esempio, una s.p.a., con capitale pari ad euro 120.000:

– può volontariamente ridurre il proprio capitale ex art. 2445 c.c. sino a 50.000;

– se ha perdite comprese tra 40.000 e 70.000 euro, cioè superiori a un terzo del proprio capitale originario fino a portarlo al di sotto del nuovo minimo legale, deve ridurre il capitale secondo il procedimento di cui all’art. 2446 c.c., ma non è più obbligata a ricostituire lo stesso sino all’importo originario;

– se ha perdite superiori a 70.000 euro deve ridurre il capitale ex art. 2447 c.c. ed è tenuta a reintegrarlo ad almeno 50.000 euro.

 

2) Organo di controllo nelle srl

Alla ridefinizione del minimo di capitale della s.p.a. si accompagna anche la soppressione del secondo comma dell’art. 2477 c.c. che imponeva alla società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, di nominare un organo di controllo o un revisore.

Alla luce della siffatta modifica oggi l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore rimane solo nei casi previsti dal solo comma 3 dell’art. 2477 ovvero:

a)     quando sia obbligata alla tenuta del bilancio consolidato,

b)     controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti

c)     superi, per due esercizi, i parametri previsti dall’art. 2435- bis, c.c.

La nuova normativa non si pronuncia in merito alla data di cessazione dei collegi sindacali attualmente in carica sulla base dell’abrogato secondo comma dell’art. 2477 c.c. La maggioranza degli interpreti ritiene tuttavia che le nuove previsioni valgano per le nomine a venire e non per le cariche ad oggi in essere. Di conseguenza per i collegi sindacali al momento esistenti occorrerà attendere la naturale scadenza triennale, verificatasi la quale, al di fuori dei casi previsti dal terzo comma, non sarà più necessario curarne il rinnovo.

 

3. Estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 2343-ter

Il decreto estende la possibilità di ricorrere ai sistemi di valutazione alternativi alla relazione dell’esperto di cui all’art. 2343 c.c. nelle ipotesi di acquisti da promotori, fondatori, soci e amministratori, e di trasformazione in società di capitali ed è quindi consentito ricorrere ai sistemi alternativi di cui all’art. 2343-ter c.c., i quali consistono nel riferimento al prezzo medio ponderato di negoziazione su mercati regolamentati, o al valore di bilancio sottoposto a revisione legale, o, ancora, al valore risultante dalla valutazione di un esperto indipendente non anteriore di sei mesi.

Viene estesa inoltre la possibilità di ricorrere ai sistemi di valutazione di elementi patrimoniali regolati dall’art. 2343-ter c.c., in alternativa alla relazione di stima disciplinata dall’art. 2343 c.c. anche nell’ipotesi di trasformazione in società di capitali

 

4. La riduzione dei termini per l’esercizio del diritto di opzione

Il decreto sostituisce il comma 2 dell’art. 2441, c.c., modificandosi sia il sistema di pubblicità dell’offerta di opzione, sia il termine minimo per l’esercizio del diritto.

Si prevede, infatti, che per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell’offerta in luogo dei trenta originariamente previsti, in modo da rendere più agevole l’ingresso di terzi nella compagine sociale in sede di aumento del capitale.

A fronte di tale riduzione dei termini per l’esercizio del diritto, l’offerta, oltre ad esser depositata presso l’ufficio del registro delle imprese deve esser contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società.

Tale ulteriore forma di pubblicità consente quindi al socio di venire a conoscenza in termini più tempestivi della sussistenza del proprio diritto. In sostanza, a una riduzione dei termini per l’esercizio dell’opzione corrisponde una forma più efficace di pubblicità e quindi di conoscibilità delle ragioni del socio.