Principali novità normative introdotte con la Legge di Bilancio 2019, il Decreto Fiscale e altri provvedimenti di legislativi

  1. Legge di Bilancio 2019

Il 30 dicembre 2018 è stata approvata la legge n. 145 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (“Legge di Bilancio 2019”).

Si segnalano le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

  1. Cessione terreni dello Stato

Per quanto riguarda gli interventi legislativi volti a favorire la crescita demografica, la Legge di Bilancio 2019 prevede la concessione a titolo gratuito dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato (una quota pari al 50%), per un periodo non inferiore a 20 anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021.

Tale concessione è prevista anche a favore di società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30%. Inoltre, per i nuclei familiari che accedono a tale misura e che ne fanno richiesta, è concesso un mutuo di importo fino a euro 200.000 per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.

 

  1. Detrazioni fiscali connesse alla “casa”

Sono confermati per l’anno 2019 le agevolazioni fiscali spettanti ai contribuenti che effettuino, tra l’altro, lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico, lavori per l’adozione di misure di adeguamento antisismico sugli edifici, nonché lavori di sistemazione del verde pubblico urbano. In particolare, sono prorogati, tra l’altro, fino al 31 dicembre 2019 la detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni effettuate nel 2019 (per un massimo di spesa di euro 96.000) e la detrazione Irpef pari al 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

  1. Cedolare “secca “ per le locazione di negozi e botteghe

La Legge di Bilancio 2019 introduce una novità che riguarda la tassazione dei contratti di locazione di unità immobiliari (negozi e botteghe classificati nella categoria catastale C/1) di superficie fino a 600 metri quadrati (escluse le pertinenze e quelle locate congiuntamente all’unità medesima). Il relativo canone di locazione può essere assoggettato, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito ai fini irpef, al regime della c.d. “cedolare secca” con aliquota del 21%. Tale regime troverà applicazione solo per i contratti stipulati nel 2019 a condizione che tra le parti non sia già in corso un contratto non scaduto alla data del 15 ottobre 2018, poi interrotto anticipatamente.

 

  1. Estromissione agevolata dei beni strumentali dell’imprenditore individuale

La Legge di Bilancio 2019 reintroduce le agevolazioni per l’estromissione di immobili strumentali da parte dell’imprenditore individuale facendoli transitare dal regime d’impresa alla sfera privata dello stesso. Possono fruire dell’estromissione agevolata tutte le persone fisiche qualificate come imprenditori individuali e in possesso tale qualifica all’1 gennaio 2019 (data di decorrenza degli effetti dell’estromissione). Dal patrimonio dell’imprenditore individuale possono essere estromessi gli immobili classificati come strumentali, per natura o per destinazione, in possesso dell’imprenditore individuale al 31 ottobre 2018. La previsione consente di assoggettare la plusvalenza – calcolata come differenziale tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto – ad una imposta sostitutiva dell’8%, derogando così al regime fiscale ordinario.

 

  1. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

La Legge di Bilancio 2019 prevede la possibilità di rivalutare i terreni edificabili e aventi destinazione agricola nonché le partecipazioni non quotate possedute dal 1 gennaio 2019. La rideterminazione del valore di acquisto consente di ridurre la plusvalenza in caso di successiva cessione con conseguente risparmio delle imposte cui la cessione sarebbe altrimenti assoggettata. La Legge di Bilancio, nel riproporre questa misura agevolativa che il legislatore ha previsto a più riprese, aumenta però le aliquote relative alle imposte sostitutive sui valori di acquisto rispettivamente di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola. Le imposte sostitutive passano quindi dall’8% (aliquota unica sia per i terreni che per le partecipazioni qualificate e non qualificate) all’aliquota dell’11% per le partecipazioni qualificate e quella del 10% per le non partecipazioni non qualificate e per i terreni.

 

  1. Decreto Fiscale

Con la legge 17 dicembre 2018 di conversione del decreto legge 119/2018 (“Decreto Fiscale”), sono state introdotte, tra l’altro, alcune previsioni che riguardano gli Enti del Terzo Settore (o “ETS”).

Tra le principali novità si segnalano le seguenti:

  1. Per quanto riguarda i c.d. “titoli di solidarietà” previsti dall’art. 77 del Codice del Terzo Settore, stata abrogata la previsione del decreto attuativo volto a dare esecuzione alla disposizione;

 

  1. Vengono modificati i parametri per determinare la commercialità delle attività degli Enti del Terzo Settore, come previsti dall’art. 79 del Codice del Terzo Settore. In particolare, le novità riguardano vi la definizione di cosa sia ora considerata essere attività commerciale, in particolare in relazione alle attività di interesse generale (che sono le attività che l’ETS deve svolgere prevalentemente). L’art.79, c.2 stabilisce che “le attività di interesse generale non sono considerate di natura commerciale” quando:
  2. sono svolte a titolo gratuito; oppure
  3. sono svolte anche dietro pagamento, sempre che l’ammontare del corrispettivo richiesto (e degli eventuali contributi pubblici) non superi i costi effettivi (che comprendono sia i costi diretti che quelli indiretti relativi alla specifica attività).

L’art.79, c.5 del Codice disciplina i criteri per il calcolo della prevalenza dell’attività commerciale andando di fatto a sostituire per gli ETS l’art.149 del T.U.I.R. (che viene infatti disapplicato per gli ETS ma rimane in vigore per tutti gli enti che non diventeranno ETS).

 

  1. Decreto legislativo n. 142/2018

In attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (“Direttiva ATAD”) è stato interamente riscritta la disciplina della deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES dettata dall’art. 96 del Tuir.

  1. Legge 205/2017

L’art. 1 della legge 205/2017 interviene a modificare l’art. 67 del Tuir, estendendo il regime di imposizione sostitutiva del 26% alle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni “qualificate”, in precedenza riservato alla cessione delle sole partecipazioni “non qualificate”. Con tale modifica vengono quindi meno le differenze esistenti del relativo regime impositivo.