Con la circolare n. 30/E del giorno 11.8.2015 l’Agenzia delle

Entrate, nel fornire risposte ad alcuni quesiti in materia di
Voluntary Disclosure (collaborazione volontaria di cui alla
legge 15.12.2014 n. 186 “disposizioni in materia di emersione
e rientro dei capitali detenuti all’estero”) – i cui termini
sono stati di recente prorogati al 30.11.2015 – si pronuncia
anche in merito alle cosiddette liberalità indirette.
Tali sono quei negozi (singoli o tra loro combinati) mediante
i quali, analogamente alle donazioni realizzate mediante atto
notarile, si perfeziona un arricchimento a favore del beneficiario.
Vi rientrato ad esempio i casi del figlio che acquista
un immobile con denaro che il proprio genitore corrisponde
direttamente al venditore o quello di colui che dopo aver
contratto un prestito con un soggetto, benefici della remissione
del debito da parte di quest’ultimo.
La circolare risulta di un certo interesse in quanto chiarisce
in via definitiva il perimetro di imponibilità delle liberalità
indirette e ne indica la relativa tassazione.
Premesso infatti nella circolare che la procedura di Voluntary
Disclosure attiene esclusivamente ad attività finanziarie
e patrimoniali costituite o detenute all’estero in violazione
di norme fiscali e alle imposte sui redditi (addizionali incluse)
imposte sostitutive ed iva e non alle imposte di registro,
di successione e donazione, l’Agenzia delle Entrate
fornisce alcuni chiarimenti che consentono di inquadrare il
trattamento fiscale delle liberalità indirette in maniera sistematica.
Dalla lettura della circolare è possibile trarre le seguenti
conclusioni:
– le donazioni (dirette o indirette) concluse all’estero a
favore di beneficiari residenti in Italia sono soggette a
tassazione; dall’imposta dovuta sulla base della normativa italiana
si detrae l’imposta pagata all’estero. Sono comunque
fatte salve le convenzioni contro le doppie imposizioni;
– in caso di mancata registrazione l’accertamento di dette
liberalità da parte dell’Erario può avvenire solo se risultano
da dichiarazione resa dall’interessato (è il caso tipico
dell’adesione alla Voluntary Disclosure) e se abbiano determinato
un incremento patrimoniale a favore del beneficiario
che superino le franchigie ad oggi esistenti: in tale caso
l’aliquota da applicare è quella massima dell’8% indipendentemente
dal grado di parentela intercorrente tra le parti;
– sarà comunque sempre possibile procedere alla registrazione
volontaria delle liberalità indirette: in questo caso verranno
le ordinarie aliquote (del 4% per coniuge e parenti in linea
retta; del 6% per fratelli e sorelle, parenti fino al 4°
grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale
fino al 3° grado e 8% oltre quei gradi a favore di estranei)
e franchigie (1.000.000 di euro per coniuge e parenti in linera
retta e 100.000 euro per fratelli e sorelle).
Il contribuente potrà in caso di registrazione fuori dai termini
fiscali previsti dalla legge, regolarizzare la propria

posizione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.