Di recente la giurisprudenza di Cassazione ha avuto modo di tornare su una questione spesso dibattuta tra gli interpreti e gli operatori del diritto civile, ossia quella relativa alla pubblicità dei regimi patrimoniali tra i coniugi.

Per regime patrimoniale s’intende il complesso di norme che regolamentano i diritti patrimoniali che s’instaurano tra i coniugi per effetto della celebrazione del matrimonio e da ultimo, con l’entrata in vigore della l. 76/2016 (cd. legge Cirinnà), anche per effetto dell’unione tra persone dello stesso sesso.

Il regime patrimoniale disciplina anche i rapporti patrimoniali tra i coniugi e i terzi; da qui la necessità che questi ultimi ne siano a conoscenza.

Si ricorda che i regimi patrimoniali tra i coniugi sono: la comunione legale dei beni (che è il regime di standard applicabile in assenza di un’espressa scelta da parte degli stessi), la separazione dei beni, la comunione convenzionale e il fondo patrimoniale.

Gli atti che hanno per effetto la costituzione, la modificazione e/o la cessazione del regime patrimoniale sono sottoposti a forme di pubblicità ai fini della loro opponibilità. In altre parole affinché detti atti possano essere efficaci nei confronti di soggetti terzi, altrimenti indifferenti, la legge prevede il cd. sistema a doppio binario e cioè una doppia pubblicità, che si traduce rispettivamente sull’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile ex art. 162 c.c. e, per i beni immobili nella trascrizione da ottenere nei Registri Immobiliari secondo quanto stabilito dall’ art. 2647 c.c..

Può accadere nella pratica di imbattersi in situazioni in cui è stata attuata solo una delle due formalità pubblicitarie con la conseguenza di rendere incerte dette opponibilità: cioè si tratta di capire quale sia la formalità “prevalente”.

La questione è di notevole interesse pratico e la casistica riguarda prevalentemente casi in cui l’impresa di uno dei coniugi fallisca e i relativi creditori facciano valere il difetto di pubblicità a cui si oppongono i coniugi affermando, al contrario, l’efficacia della pubblicità così come attivata. In altre parole il problema sorge quando o non venga posta in essere una delle due formalità oppure quando, nell’intervallo tra la sottoscrizione della convenzione e l’iscrizione di entrambe le formalità pubblicitarie fisiologicamente necessaria affinché dette formalità vengano poste in essere, i creditori di uno dei coniugi, ignari del regime patrimoniale proprio a causa del difetto di pubblicità, intendano far valere la responsabilità del loro debitore. Si pensi al caso in cui i coniugi vincolino un importante immobile in fondo patrimoniale in assenza di idonea pubblicità. I coniugi avranno interesse a sostenere che quel bene non è aggredibile dai creditori, mentre questi avranno interesse a sostenere la inidoneità della pubblicità che per come attuata, non li ha posti in condizione di avere conoscenza della convenzione posta in essere con la conseguenza di attribuire loro il potere di agire esecutivamente sul bene.

Gli studiosi hanno risolto in più modi il problema relativo alla prevalenza delle formalità pubblicitarie stabilendo la:

– prevalenza della trascrizione dei Registri Immobiliari;

– prevalenza della annotazione a margine dell’atto di matrimonio nello Stato Civile, che parrebbe attualmente essere la tesi maggioritaria;

– necessità di entrambe.

La giurisprudenza da sempre oscilla tra la tesi della prevalenza della trascrizione nei Registri immobiliari e quella della prevalenza della pubblicità effettuata a margine dell’atto di matrimonio.  Ma addirittura a distanza di poco tempo (6 mesi!) sono state prese decisioni tra loro contrastanti: la Corte di Cassazione in data 13 gennaio 2021 (n. 376) ha ritenuto prevalente la trascrizione presso i Registri Immobiliari mentre in data 16 giugno 2021 (n. 17207) ha aderito all’interpretazione per cui prevarrebbe (il condizionale è d’obbligo) l’annotazione presso i registri dello Stato Civile.

Allo stato attuale, in assenza di un orientamento univoco prevalente, appare preferibile quale soluzione di maggiore tutela caldeggiare che entrambe le formalità debbano essere effettuate.