Agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobiliari nell’ambito delle vendite forzate

 

La legge di stabilità per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ritorna sulla normativa fiscale agevolata introdotta dal decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modifiche in legge n. 49 dell’8 aprile 2016, relativa a gli acquisti effettuati nell’ambito delle procedure di espropriazione forzata e concorsuali, prevedendo l’allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese e la proroga al 30 giugno 2017 dell’operatività delle agevolazioni fiscali, mantenendo invariata la restante disciplina.

 

La disciplina fiscale in vigore dal primo gennaio 2017 alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il prossimo anno prevede agevolazioni per gli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 della legge fallimentare (in sede di fallimento e concordato preventivo).

 

L’agevolazione consiste nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. L’imposta di bollo, le tasse ipotecarie ed i tributi catastali sono invece dovuti in misura ordinaria. L’agevolazione non spetta qualora l’atto sia assoggettato ad imposta sul valore aggiunto.

 

L’agevolazione si applica sia nel caso in cui la vendita si concluda con decreto di trasferimento firmato dal giudice che nel caso in cui l’iter aggiudicatorio termini con atto ricevuto o autenticato dal notaio delegato.

 

La normativa disciplina due distinte fattispecie:

– vendita forzata a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa. L’agevolazione spetta per tutti i tipi di beni immobili, e quindi fabbricati e terreni, a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni, termine aumentato a cinque, rispetto agli originari due, dalla legge di stabilità per l’anno 2017come indicato in premessa. Nell’ipotesi in cui il ritrasferimento non avvenga nel detto termine le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute nella misura ordinaria e l’impresa dovrà versare la differenza tra le imposte (registro, ipotecaria e catastale) dovute in misura ordinaria e quanto già versato in misura fissa, oltre alla sanzione del 30% della differenza ottenuta e agli interessi di mora.

 

– vendita forzata a favore di soggetti che non svolgono attività d’impresa. L’agevolazione spetta qualora l’acquirente sia in possesso dei requisiti richiesti per le agevolazioni fiscali in caso di acquisto della “prima casa”. L’acquisto può quindi avere ad oggetto soltanto unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, che non siano censite in catasto alle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9. In caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali, ad esempio per vendita nel quinquennio o per il mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l’immobile entro i diciotto mesi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute nella misura ordinaria e l’acquirente dovrà versare la differenza tra le imposte (registro, ipotecaria e catastale) dovute in misura ordinaria e quanto già versato in misura fissa, oltre alla sanzione del 30% della differenza ottenuta e agli interessi di mora.

 

La normativa agevolativa si applica, così come previsto dalla legge di stabilità 2017, per gli atti perfezionati dal primo gennaio al 30 giugno 2017.