Cessione gratuita di aree al Comune – Imposta fissa di registro


Le cessioni gratuite di aree ai Comuni, a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, scontano l’imposta fissa di registro.

E’ questo l’assunto che si ricava dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 3.7.2014, resasi necessaria per chiarire definitivamente la sopravvivenza di tale regime agevolato a seguito dell’entrata in vigore, dal primo gennaio 2014, del nuovo regime di tassazione degli atti di trasferimento dei fabbricati e dei terreni (per un approfondimento del tema si veda la nostra news “modifiche alle imposte di registro ipotecaria e catastale“).

La nuova normativa fiscale prevede infatti la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, anche se previsti da leggi speciali (quali il D.Lgs. 23/2011 che all’art. 10 comma 4 regolamenta la cessione gratuita delle aree ai comuni) prevedendo tre sole aliquote dell’imposta di registro (2% per la ”prima casa”, 12% per i terreni agricoli e 9% per tutti gli altri immobili).

Nonostante l’intervenuta soppressione era rimasto il dubbio se per la tassazione delle cessioni “gratuite” ai Comuni, atti esenti IVA e rilevanti ai fini dell’imposta di registro, fosse applicabile l’imposta fissa di euro 200 o l’imposta proporzionale del 9%, dato che la qualificazione di tali atti come gratuiti, nonostante il nome (“cessioni gratuite”), non era e non è  così certa.

Per la maggior parte degli interpreti le cessioni gratuite ai comuni, rientrando nell’ambito di un più ampio procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di un intervento edilizio per il quale vi è l’obbligo di pagare contributi concessori e oneri, che possono essere scomputati con la cessione di aree o di opere di urbanizzazione, sono atti di esecuzione e non si possono perciò ricondurre nell’alveo degli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso. La normativa che agevola tali atti, data la natura di trasferimento non oneroso, non può pertanto essere intaccata dalla nuova normativa fiscale che comporta, come detto, la soppressione dei regimi agevolativi aventi ad oggetto atti a titolo oneroso.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione citata, in risposta ad un’istanza d’interpello, ha messo fine ad ogni dubbio chiarendo che gli atti di  trasferimento gratuiti di aree o di opere di urbanizzazione a favore dei Comuni devono essere considerati atti del procedimento e per tale motivo non possono essere interessati dalla soppressione dei regimi agevolativi prevista dalla riforma dell’imposta di registro.

Per tali trasferimenti continua pertanto ad applicarsi la normativa fiscale di settore che consiste nell’applicazione dell’imposta di registro fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.