OPZIONE PER LA SCELTA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
Il decreto legge 145/2013, convertito in legge n. 9/2014 ha modificato la tassazione dei finanziamenti bancari a medio/lungo termine (per tali intendendosi quelli aventi durata superiore ai 18 mesi) rendendo opzionale il regime fiscale di favore consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva dello 0,25% sull’importo erogato, se trattasi dell’acquisto della “prima casa”, o del 2% della “seconda casa”, così come previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973.
Tale imposta è sostitutiva sia in senso soggettivo, in quanto viene trattenuta dall’istituto di credito dal finanziamento concesso e versata come sostituto di imposta all’erario, ed in senso oggettivo in quanto sostituisce le ordinarie imposte di registro (una volta sul finanziamento e una seconda volta sulla concessione di garanzia), ipotecaria (se la garanzia è rappresentata da un’ipoteca) e di bollo (sul contratto e sulle formalità a esso conseguenti).
L’imposta sostitutiva verrà pertanto applicata solo qualora venga esercitata, con apposita clausola nell’atto di finanziamento, una opzione in mancanza della quale lo stesso sconterà le imposte ordinarie sopra indicate.
Dal testo della legge sembra desumersi che la scelta spetti alla banca e che, quindi, in caso di conflitto sulla scelta del regime, l’ultima parola sul punto competa all’istituto che eroga il finanziamento, ma va da sé che essendo il mutuo un contratto, frutto di accordo tra le parti, anche la scelta sul regime sostitutivo sarà pattuita di comune accordo tra l’istituto di credito e il soggetto finanziato.
La scelta per il regime opzionale può non sempre essere vantaggiosa: se il mutuo è chirografario l’imposta sostitutiva è di importo senz’altro più elevato rispetto alla tassazione ordinaria consistente nella sola imposta fissa di registro di 200,00 euro. Ad esempio, se una banca concede un mutuo chirografario di 100.000,00 euro l’imposta sostitutiva per la prima casa sarà di per sé sola pari a 250,00 euro.
Se, viceversa, il mutuo è ipotecario, è sicuramente più conveniente optare per l’imposta sostitutiva, in quanto l’imposta ipotecaria ordinaria (2% sull’importo iscritto) è già di per se sola superiore al regime sostitutivo.
Il decreto legge n. 145/2013 ha inoltre allargato l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva anche alle operazioni di finanziamento strutturate quali ad esempio l’emissione di prestiti obbligazionari. Restano invece ferme le regole previste all’articolo 19 del D.P.R. n. 601/1973 in riferimento a particolari finanziamenti quali quelli effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi per i quali l’imposta sostitutiva non si rende applicabile.