L’Imposta Unica Comunale comprende tre diverse imposte:

IMU – (Imposta Municipale Propria)

TASI – (Tributo per Servizi Indivisibili)

TARI – (Tassa sui rifiuti)

La IUC è un’imposta collettiva, in quanto non costituisce un unico tributo ma è la sigla che identifica la sanatoria delle tre imposte sopra indicate di cui l’IMU rappresenta la parte “patrimoniale”, mentre la TASI e la TARI rappresentano le imposte dovute in dipendenza dell’utilizzo dei servizi comunali.

Ai fini dell’assolvimento del tributo non esiste un’unica scadenza ma esistono le scadenze dell’IMU e della TASI, (tra loro uguali) e la scadenza della TARI; risulta altresì diversificata la modulistica (e la destinazione del gettito) delle dichiarazioni, ministeriale per l’IMU, comunale per TASI e TARI.

Unico elemento in comune alle  tre imposte è la scadenza della presentazione della dichiarazione prevista per il 30 giugno dell’anno in corso.

Analizziamo singolarmente le caratteristiche delle  tre imposte che costituiscono la IUC:

IMU

(Imposta Municipale Propria)

Presupposto: proprietà o titolarità di diritto reale di godimento su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Per i fabbricati ed i terreni agricoli la base imponibile è determinata sulla base della rendita catastale rivalutata moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascun tipo di immobile;

per le aree fabbricabili la base imponibile corrisponde al valore di mercato del terreno.

Aliquota base pari al 7,6 per mille con possibilità per il Comune competente di variare l’aliquota base in diminuzione da un minimo del 4,6 per mille o in aumento fino ad un massimo del 10,6 per mille.

Modalità di pagamento: il pagamento viene effettuato in due rate, una (in acconto)  scadente il 16 giugno dell’anno in corso, l’altra (a saldo) il 16 dicembre dell’anno in corso.

Esenzioni: sono esenti dall’imposta:

– gli immobili adibiti a propria abitazione principale, (purchè non di lusso), e le loro pertinenze (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/6, C/2 e C/7);

– gli immobili assimilati alle case di abitazione principale in base alla legge ed ai regolamenti comunali, (ad esempio, dove previsto, le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta che le utilizzano come abitazione principale);

– gli alloggi sociali (alloggi ad uso residenziale in locazione permanente ad individui o nuclei familiari svantaggiati che non sono in gradi di accedere alla locazione nel libero mercato);

– i cosiddetti “beni merce” realizzati dalle imprese costruttrici tra i quali sono ricompresi anche i fabbricati acquistati e poi ristrutturati dalle stesse;

– la casa coniugale assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio;

– le prime case possedute da cittadino italiano residente all’estero, (iscritto all’AIRE) a patto che non risultino locate;

– gli immobili di proprietà di enti non commerciali adibiti alla ricerca scientifica;

– le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibite a prima casa;

– l’unico immobile iscritto nel Catasto Fabbricati posseduto e non concesso in locazione da personale delle Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco;

– i fabbricati rurali ad uso strumentale;

– i terreni agricoli in collina e i terreni agricoli montani: si tratta di esenzione parziale in quanto, al fine di ottenere un maggior gettito di imposta, parte dei sopra citati terreni saranno soggetti ad imposta; all’uopo il Ministero dell’Economia e delle Risorse Agricole ha ricevuto delega da parte del Governo per predisporre apposito decreto contenente, l’elenco specifico dei terreni collinari e montani oggetto di esenzione.

Per l’ottenimento dei benefici di esenzione dal pagamento dell’imposta gli interessati devono presentare, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita istanza che attesti il possesso dei requisiti necessari.

Riduzioni: dal 2014 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione agricola presso l’INPS (IAP), la base imponibile per il pagamento dell’imposta sarà calcolata sulla base del coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale ridotto rispetto a quello ordinario, (75 anzichè 135).

TASI

(Tributo per Servizi Indivisibili)

Presupposto: possesso o detenzione a qualsiasi titolo (proprietà o altro diritto reale ma anche locazione) di fabbricato, compresa la prima casa, e di aree scoperte edificabili (così come definite ai fini IMU).

La base imponibile dell’imposta viene determinata sulla base delle stesse regole dell’IMU.

Per gli inquilini l’imposta è dovuta in misura variabile compresa tra il 10 ed il 30 per cento del totale secondo quanto stabilito dal Comune competente.

In caso di Leasing l’imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per la durata del contratto medesimo.

Aliquota base pari all’1 per mille; l’aliquota massima deve essere determinata dal Comune competente in modo tale che la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI  non superi il 10,6 per mille del valore fiscale dell’immobile.

I Comuni, per finanziare le detrazioni di imposta ai fini IMU, possono introdurre un’aliquota aggiuntiva di imposta pari allo 0,8 per mille a carico delle seguenti categorie di immobili scelte a discrezione dei singoli Comuni:

abitazioni principali;

altre categorie di immobili;

abitazioni principali e altre categorie di immobili (con imposta spalmata cioè su entrambe le categorie)

Modalità di pagamento: a) nei Comuni che hanno adottato le delibere che stabiliscono le aliquote in base alle quali pagare l’imposta entro il 24 maggio 2014, con pubblicazione delle stesse da parte del censimento ufficiale del dipartimento Finanze entro il 31 maggio, il pagamento dell’imposta verrà effettuato, analogamente all’IMU, in due rate, l’una scadente il 16 giugno dell’anno in corso (a titolo di acconto), l’altra il 16 dicembre dell’anno in corso (a titolo di saldo);

b) nei Comuni che non hanno adottato le delibere entro la predetta data del 24 maggio 2014, il termine di pagamento della rata di acconto dell’imposta è in corso di proroga a nuova data che sarà stabilita con decreto governativo; negli stessi Comuni il pagamento dell’imposta, per quanto riguarda la prima casa, sarà effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre dell’anno in corso.

La TASI può essere pagata mediante bollettino postale o F24.

Per l’anno 2014 l’aliquota applicabile alla TASI non può superare il 2,5 per mille; il Comune competente può però aumentare l’aliquota di un altro 0,8 per mille nel caso in cui abbia fissato agevolazioni per l’abitazione principale tali da equiparare il carico fiscale della TASI a quello dell’IMU sull’abitazione principale.

ESEMPIO CALCOLO IMPOSTA TASI ANNUALE

COMUNE DI NOVARA

IMMOBILE = CATEGORIA A/2

VANI 5

RENDITA CATASTALE € 387,34

PASSO 1 = RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA = 387,34 x 1,05 = 406,71 €

(rendita catastale x 1,05)

PASSO 2 = CALCOLO VALORE CATASTALE = 406,71 x 160 = 65.073,60 €

(rendita rivalutata x 160)

PASSO 3 = CALCOLO IMPOSTA ANNUA    =     65.073,60 x 0,25

(valore catastale     100

x aliquota 0,25:100)

TOTALE = € 162,68

L’imposta può essere pagata in 2 rate

ACCONTO (50%) dovuto entro il 16/06/2014

SALDO   (50%) dovuto entro il 16/12/2014

E’ POSSIBILE IL PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16/06/2014

TARI

(Tassa sui Rifiuti)

Presupposto: possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, adibite a qualsiasi uso suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è composto da una quota fissa, destinata a copertura dei costi fissi del servizio, e da una quota variabile in relazione alla fruizione del servizio da parte del contribuente.

Modalità di pagamento: il pagamento viene effettuato alle scadenze che saranno stabilite dai Comuni con almeno due rate semestrali.

Per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo l’imposta viene pagata in funzione dei metri quadrati di superficie e dei componenti il nucleo familiare.

Per le unità immobiliari adibite ad altro uso l’imposta viene pagata in funzione dei metri quadrati di superficie e degli indici medi di produttività dei rifiuti.

In caso di detenzione temporanea dell’immobile da parte di soggetto terzo, (non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare), l’imposta è dovuta solo dal possessore dell’immobile stesso, (proprietario – usufruttuario – usuario, titolare di diritto di abitazione o di diritto di superficie).

Il pagamento può essere effettuato tramite RID/MAV.

Esenzioni: sono esenti dall’imposta:

– le superfici che producono rifiuti speciali;

– le aree scoperte pertinenziali.