Possibile la sospensione delle rate del mutuo a seguito dell’emergenza Coronavirus
Tra le misure emergenziali volte a contrastare gli effetti della pandemia originata dal Covid 19 Il decreto legge 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia) ha stabilito la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (18.3.2020).
Tale facoltà è riconosciuta anche a chi ha già beneficiato in passato della sospensione a condizione che il pagamento delle rate sia ripreso da almeno tre mesi.
Questa facoltà viene riconosciuta:
- ai lavoratori dipendenti che abbiano contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa e che abbiano subito una riduzione, sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro in dipendenza dell’epidemia;
- ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che mediante autocertificazione dichiarino di aver riportato una decurtazione del 33% del proprio fatturato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente a causa della chiusura o della restrizione dell’attività in esecuzione delle disposizioni emanate dalle autorità competenti per l’emergenza coronavirus.
In questi caso lo Stato provvederà al pagamento di metà della maggior quota degli interessi compensativi maturati a seguito della dilazione con il fondo già in precedenza istituito per soggetti bisognosi e potenziato a seguito dell’emergenza. Per l’accesso al fondo non è in questi casi richiesta la presentazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Analoga misura è prevista a favore a favore di imprenditori individuali, micro, piccole e medio imprese che abbiano contratto mutui o altre forme di finanziamento rateale (ad es. aperture di credito) per le rate in scadenza prima del 30.9.2020 e che non siano titolari di esposizioni debitorie deteriorate nei confronti dell’istituto di credito. In questo caso il requisito è rappresentato dalla autocertificazione da parte dell’impresa di trovarsi in una situazione di carenza di liquidità quale conseguenza diretta della pandemia. In caso di accoglimento della richiesta il piano di rimborso è dilazionato fino al 30.9.2020, senza nuovi o maggiori oneri, con facoltà dell’impresa di richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
La sospensione è accordata a seguito della presentazione di apposita domanda alla banca o all’intermediario finanziario.
Il MEF (ministero dell’economia e delle finanze) ha rilasciato un apposito modulo per la richiesta di sospensione da parte di privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti consultabile a questo link.
La domanda dovrà essere corredata dal documento di identità del richiedente e dalla documentazione utile a dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti per la sospensione delle rate.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alle misure illustrate
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