Con proprio decreto interministeriale il Ministero del Lavoro ha precisato che il contributo di 600 euro per il mese di marzo 2020 previsto dall’art. 28 del d.l. 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia) a valere sul fondo per il reddito di ultima istanza per i lavoratori danneggiati dal virus covid19 e di cui all’art. 44 dello stesso provvedimento compete anche ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti alle casse private.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze inoltre, rettificando un precedente orientamento, ha esteso il medesimo contributo anche ai rappresentanti ed agli agenti di commercio che in un primo momento, in dipendenza dall’iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, erano stati esclusi dalla misura di cui all’art.28.

Vengono tuttavia previste per i professionisti delle casse private precise condizioni per l’accesso al contributo non previste invece per i soggetti iscritti all’INPS. Il primo requisito è dato dall’aver assolto gli obblighi contributivi per l’anno 2019.

Il secondo è invece di natura reddituale. In particolare l’indennità compete ai professionisti che nel corso del 2018 abbiano dichiarato:

  • un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e che a causa dell’emergenza da Coronavirus abbiano sofferto restrizioni alla propria attività lavorativa;
  • un reddito complessivo tra i 35.000 ed i 50.000 euro e che in dipendenza del covid19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività.

Il caso di diminuzione, riduzione o sospensione va comprovato mediante una autocertificazione in cui il professionista, sotto la propria responsabilità, dichiarerà di avere sofferto nel primo trimestre del 2020 una riduzione del proprio reddito di almeno il 33% rispetto allo stesso trimestre del 2019. Nel caso invece di cessazione dell’attività dovrà avere cessato la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 31 marzo 2020.

Non vanno ricompresi nel reddito complessivo i canoni di locazione in regime di cd. cedolare secca in quanto sottoposti a tassazione separata. La misura di accesso al fondo non è al contrario cumulabile con le altre misure di sostegno previste dallo stesso decreto Cura Italia tra cui quelle previste in materia di cassa integrazione, a favore dei lavoratori iscritti all’INPS e ai collaboratori sportive nonchè ai soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza.

Le domande per l’ammissione all’indennità vanno presentate dal 1 aprile e fino al 30 aprile 2020 all’ente previdenziale a cui il professionista risulta iscritto utilizzando la modulistica predisposta da ciascun ente e corredendo la domanda delle necessarie autocertificazioni. Le casse erogheranno il contributo secondo l’ordine di presentazione delle domande previa verifica dei requisiti dichiarati. Gli enti previdenziali provvederanno inoltre a comunicare l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio all’ Agenzia delle Entrate e all’INPS al fine di ottenere i dati necessari per effettuare le verifiche sulla spettanza del contributo.