Di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità per l’anno 2023 (legge 197/2022) e dal c.d. “decreto milleproroghe” (decreto legge 198/2022).
AGRICOLTURA
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, è prorogata a tutto l’anno 2023 l’agevolazione in virtù della quale i redditi fondiari dei terreni da loro posseduti, non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRPEF.
L’agevolazione per la piccola proprietà contadina (esenzione dal bollo, imposta catastale dell’1% e imposta di registro e ipotecaria in misura fissa) viene estesa anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni e che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale.
UTILIZZO DEL CONTANTE
Sale da euro 2.000 ad euro 5.000 la soglia a partire dalla quale è vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore tra persone fisiche o giuridiche.
IMMOBILI
E’ reintrodotta la detrazione IRPEF del 50% sull’IVA pagata per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023, di immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, ceduti dalle imprese che li hanno costruiti o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.
E’ prorogata l’agevolazione “Prima casa under 36” per gli atti stipulati fino al 31.12.2023.
Si ricorda che l’agevolazione si applica agli atti di acquisto a titolo oneroso delle “prime case” di abitazione (ad eccezione quindi di quelle rientranti nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9), da parte di persone fisiche che non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui l’acquisto è perfezionato e che hanno un valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad euro 40.000 annui.
L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e imposta catastale e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo. Il mutuo contratto per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione, secondo i criteri sopra indicati, è esente dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
MUTUI
E’ prorogato al 31.3.2023 la disciplina del Fondo di Garanzia per la prima casa, che garantisce ai soggetti più fragili (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) l’accesso ai mutui. Accedendo al Fondo, la banca, garantita dallo Stato, non può richiedere ulteriori garanzie personali (es. garanzie di genitori o parenti) oltre all’ipoteca e all’eventuale assicurazione. La misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie sopra indicate, dal 50% fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile, finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, di importo non superiore ad euro 200.000,00, sottoscritti prima dell’ 1.1.2023, al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, a condizione che i mutuatari abbiano un indicatore ISEE non superiore a 35.000,00 euro e non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
E’ stata confermata per tutto il 2023 la possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini).
Si ricorda che per l’accesso al Fondo:
– non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
– sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila;
– i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
– non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
BONUS MOBILI
Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa massima sul quale calcolare la detrazione del 50% del c.d. “bonus mobili”, per le spese sostenute nell’anno 2023. Il limite sarà di euro 5.000 per le spese che verranno sostenute nell’anno 2024.
SUPERBONUS
Varia la normativa sul c.d. “superbonus 110%” che, dal primo gennaio di quest’anno si applicherà con le seguenti modalità:
1) per gli interventi effettuati dai condomini, da persone fisiche con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari (“mini condomini”), posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone, dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (iscritte nel registro ex art. 6 legge 266/1991), dalle associazioni di promozione sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali ex art. 7 legge 383/2000), dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, la detrazione spetta:
– per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 90%;
– per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 nella misura del 70%;
– per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 65%.
Per il 2023 continuerà ad applicarsi la detrazione del 110% soltanto nei seguenti casi:
– interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulta presentata la CILAS (comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus);
– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 19 novembre 2022 sempre che tale data sia attestata dall’amministratore di condominio o, qualora non sia obbligatoria la sua nomina, dal condomino che ha presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILAS;
– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, dall’amministratore di condominio o, qualora non sia obbligatoria la sua nomina, dal condomino che ha presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS;
— interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
2) per gli interventi effettuati da persone fisiche al di fuori del caso dei “mini condomini” di cui sopra, la detrazione spetta:
– nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 marzo 2023 ed a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
– nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi su unità immobiliari abitative effettuati a partire dal primo gennaio 2023, a condizione che a tale data sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito non superiore a euro 15.000;
3) per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), la detrazione spetta nella misura del 110%:
– per le spese effettuate sino al 30 giugno 2023;
– per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
CESSIONE CREDITI DA BONUS CASA
Con il Decreto aiuti quater (decreto legge 176/2022, convertito in legge 6/2023), viene riconosciuta per tutti i “bonus casa” (interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio) la possibilità di operare un’ulteriore cessione del credito, innalzando così il limite (da due a tre) del numero di cessioni, con la conseguenza che dopo la prima cessione il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
Per i soli crediti derivanti da pratiche superbonus “incagliate”, al fine di sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti in tale disciplina, si è prevista la possibilità che SACE (Servizi assicurativi e finanziari per le imprese) possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito.
E’ stata prevista anche la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali (anziché in 4 o 5).
RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI
Sono riaperti i termini per l’affrancamento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili o agricoli e di partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari), confermando sostanzialmente la normativa già contenuta nella legge di bilancio per il 2003, ma con l’aliquota unica del 16% (in luogo delle precedenti aliquote dell’11% per i terreni e del 10% per le partecipazioni).
La possibilità di rideterminazione del valore di acquisto mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva è stata estesa anche alle partecipazioni in società quotate.
Le partecipazioni si potranno affrancare se possedute alla data del 1.1. 2023, pagando entro il 15.11.2023 il 16% del valore delle partecipazioni stesse a tale data come risultante da apposita perizia redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché nell’elenco dei revisori contabili.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo scadenti il 15 novembre di ogni anno a partire dal 2023, con interessi del 3% annuo.
Novità assoluta in termini di rivalutazione è rappresentata dalla possibilità di ricorrere alla applicazione dell’imposta sostitutiva del 14% anche per gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e per le polizze assicurative: nel primo caso l’affrancamento si applica “a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea”, possedute alla data del 31.12.2022, sulla differenza tra il valore rilevato dai prospetti periodici alla predetta data ed il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione; per le seconde è consentito affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 (ossia quanto dovuto dalla compagnia all’assicurato) e i premi versati, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
SOCIETA’ E IMPRESE
E’ riproposta, a distanza di cinque anni, l’assegnazione agevolata di beni ai soci.
L’agevolazione si applica alle società di persone (escluse le s.s.) e alle società di capitali, anche non operative (c.d. società di comodo) con riguardo all’assegnazione e alla cessione ai soci, di beni immobili strumentali per natura (non per destinazione, ovvero utilizzati per l’esercizio dell’impresa), o non strumentali quali gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio, e di beni mobili registrati non utilizzati per l’attività dell’impresa.
Oggetto di agevolazione è anche la trasformazione della società in società semplice.
I soci, al momento dell’operazione agevolata, devono essere iscritti nel libro soci (o, comunque, rivestire la qualità di socio) alla data del 30 settembre 2022.
Ai fini delle imposte dirette, nel regime ordinario, l’assegnazione di un bene comporta che il suo valore normale (il valore di mercato), dedotto il costo fiscale, concorra alla formazione di una plusvalenza da assoggettare alle imposte in modo ordinario (irpef ed irap, in caso di società di persone, ires ed irap in caso di società di capitali). Inoltre, il valore normale del bene costituisce base imponibile in capo al socio al pari di un dividendo, nel caso di società di capitali.
Nel regime agevolato, invece, nessuna imposta diretta è dovuta, ad eccezione di una imposta sostitutiva di irpef, ires ed irap, omnicomprensiva, in misura pari all’8% (10,5% per le società cd. di comodo ovvero non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione).
Per quanto riguarda la base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva si fa riferimento alla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Nel caso di assegnazione di beni immobili, se il contribuente vi abbia convenienza, potrà corrispondere le imposte dovute sulla base del valore catastale dei beni (rendita per moltiplicatori previsti per l’imposta di registro) e non sulla base del valore normale.
Ai fini delle imposte indirette, in caso di assegnazione assoggettata ad iva, stante i vincoli comunitari, si applicheranno le regole ordinarie.
Qualora, invece, l’assegnazione sia esente iva o fuori dal campo iva, è previsto che l’imposta di registro sia dimezzata rispetto alla misura ordinaria, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
Condizione necessaria per usufruire dell’agevolazione è che i soci risultino iscritti nell’apposito libro, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 o, in alternativa, vi provvedano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1 gennaio 2023) in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al primo ottobre 2022.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in due soluzioni, per il 60% entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte entro il 30 novembre 2023.
Viene anche riaperto il termine, alle medesime condizioni, ma con scadenze diverse, per l’estromissione degli immobili da parte dell’imprenditore individuale con conseguente passaggio del bene dal regime di impresa alla sfera privata. Si deve trattare di beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, cessioni o assegnazioni poste in essere dal primo gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
Si anticipa al 28 febbraio 2023 l’avvio della riforma del processo civile, voluta allo scopo principale di accelerare i tempi del processo, dando attuazione agli obblighi assunti dall’Italia verso la Ue con il Pnrr volti a dotare di maggiori risorse e di rendere più efficiente la nostra giustizia.
I punti chiave sono:
– nuovo processo civile ordinario caratterizzato da una sostanziale rinuncia del legislatore alla regola dell’oralità del processo: prima che si giunga davanti al tribunale, è previsto un triplice scambio di memorie che dovrebbe favorire il corretto svolgimento dell’udienza. Le memorie erano già previste dal rito sinora vigente, ma dopo la prima udienza di comparizione. Per far fronte ai rischi connessi con la rigidità del sistema, si è previsto per le cause di più agevole trattazione il nuovo rito semplificato, che tuttavia può essere agevolmente bloccato dalle eccezioni del convenuto con conseguente passaggio al rito ordinario;
– riforma dell’appello: il nuovo atto di appello si dovrà snodare attraverso separati motivi. Si stabilisce cioè che l’appello deve essere motivato, e che esso, “per ciascuno dei motivi”, deve indicare “a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico”:
1) “il capo della decisione di primo grado che viene impugnato”, ovvero la statuizione che ha risolto una delle questioni controverse;
2) “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”;
3) “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”;
– riforma del giudizio di Cassazione: si stabilisce che il giudizio di Cassazione è di regola fondato sulla trattazione scritta e sulla decisione in camera di consiglio, salvo appunto che si tratti di questione di diritto di particolare rilevanza;
– nuovo processo minorile e Tribunale della famiglia: dal 1° marzo, per minorenni e famiglie, è stato previsto il rito unico in tutti i procedimenti sullo stato delle persone, oggi di competenza frammentata fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni.
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: anticipati al 28 febbraio 2023 anche gli effetti delle disposizioni sulla disciplina della volontaria giurisdizione che coinvolgono il ruolo del Notaio. In particolare, al Notaio è stata attribuita la competenza, concorrente, al rilascio delle autorizzazioni per il compimento di negozi giuridici, che sia stato incaricato di ricevere, da parte di soggetti minori di età o sottoposti a misure di protezione ovvero aventi ad oggetto beni ereditari. Il Notaio, dunque, diventa figura alternativa al Giudice Tutelare potendo le parti indifferentemente indirizzare all’uno o all’altro la propria richiesta volta all’ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
MEDIAZIONE
E’ stata estesa alla mediazione e alla negoziazione assistita la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. L’accordo di negoziazione potrà contenere anche trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori e si estende ai procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.
Entro fine 2023 gli accordi saranno conservati in originale in un archivio presso i Consigli dell’Ordine degli avvocati.
Previsti anche nuovi crediti di imposta: fino a 600 euro per chi va in mediazione per l’indennità versata all’Organismo di mediazione e per il compenso pagato all’avvocato. Se l’accordo è concluso, è riconosciuto un altro credito di imposta pari al contributo unificato (fino a 518 euro).