La legge 22 giugno 2016 numero 122 (cosiddetta “Legge dopo di noi”) in vigore dal 23 giugno 2016 dispone misure in materia di assistenza, cura e protezione a favore di persone affette da grave disabilità non legata all’invecchiamento e prive di sostegno familiare per mancanza di genitori o mancanza da parte degli stessi di capacità di fornire il sostegno.
Queste previsioni hanno ad oggetto la tutela di persone disabili, così come individuate dalla legge 104 del 1992 che fa riferimento ai soggetti la cui autonomia personale “necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale” e si aggiungono agli interventi di cura ed ai presidi già previsti dalla attuale legislazione vigente.
La legge prevede peraltro che questi interventi di tutela possano essere attuati anche in vista del venire meno del sostegno familiare attraverso il coinvolgimento di coloro (genitori o di chi ne tutela gli interessi) che assistono i soggetti disabili, consentendo in questo modo la progressiva presa in carico degli stessi già durante l’esistenza in vita dei genitori (da qui il nome della legge).
Finalità della nuova previsione normativa è agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze assicurative, la costituzione di trust e di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645 ter del codice civile e in generale di fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione oggetto di contratti di affidamento fiduciario, anche a favore di onlus.
Viene in questo modo riconosciuta l’utilità di strumenti tradizionalmente di carattere privato ed il cui effetto principale consiste nella cd. separazione patrimoniale dei beni vincolati, tanto dal patrimonio personale del conferente, quanto del gestore, quanto del beneficiario stesso in quanto destinati a importanti finalità pubbliche
In particolare viene:
– istituito un “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare” con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro in tre anni e il cui accesso è subordinato alla verifica di requisiti che verranno individuati con decreto del ministero del lavoro di concerto con quello delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
– innalzata la somma detraibile (fino a 750 euro) relativa a premi assicurativi corrisposti per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte volto alla tutela dei soggetti disabili così come individuati dal provvedimento;
– stabilita l’esenzione dalle imposte di successione e donazione (cui sono sottoposti ordinariamente) da bollo ed imposte ipocatastali in misura fissa per i trasferimenti di beni e diritti in trust, la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter cod. civ. o destinati a fondi speciali in favore dei soggetti disabili.
Oltre ad istituti già disciplinati nel nostro ordinamento, quali il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter del codice civile, o riconosciuti (attraverso convenzioni internazionali) quali il trust, la legge individua il nuovo istituto costituito dai “fondi speciali” composti da beni e vincoli di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, figura teorizzata di recente da alcuni interpreti.
Non è certamente questa la sede per illustrare i contenuti e le modalità del contratto di affidamento fiduciario; basterà in questa sede accennare che con il contratto di affidamento fiduciario un soggetto (l’affidante appunto) trasferisce (o comunque pone a disposizione) alcuni beni o diritti ad altro soggetto (l’affidatario) affinchè li destini al perseguimento di un programma, che nel nostro caso sarà la tutela di un beneficiario disabile.
Il regime delle agevolazioni risulta applicabile anche quando il fondo speciale pur non essendo costituito a favore di specifici soggetti disabili è istituito a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cd. onlus) che operano in via prevalente nel settore della beneficenza così come individuato dallo stesso decreto n. 460 del 1997 istitutivo delle onlus.
Va osservato che le agevolazioni sopracitate non si applicano ai trasferimenti attuati per successione, donazione o comunque a titolo gratuito per i quali rimane peraltro invariata la franchigia di euro 1.500.000 prevista per i portatori di handicap.
Gli gli atti di trasferimento per beneficiarie delle citate agevolazioni necessitano, ai sensi dell’art. 6 della legge, di una serie di requisiti di forma e di contenuto.
Più precisamente gli atti istitutivi di trust, di vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. e di destinazione a fondi speciali di beni vincolati e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario devono:
1) avere come finalità esclusiva ed espressa l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di persone affette da disabilità grave;
2) essere stipulati nella forma dell’atto pubblico e quindi mediante atto notarile;
3) chiaramente identificare i soggetti coinvolti e definirne i relative ruoli; andranno perciò:
- a) definiti i bisogni specifici dei soggetti disabili destinatari delle attività assistenziali necessarie per garantirne la cura e l’assistenza;
- b) indicate le attività assistenziali attraverso le quali la tutela si esplica;
- c) indicati gli obblighi e le modalità di rendicontazione da parte del trustee, del fiduciario o gestore;
- d) individuare il soggetto preposto al controllo degli obblighi a loro carico e i criteri per la sua eventuale sostituzione
4) disporre che gli esclusivi beneficiari siano soggetti affette da grave disabilità;
5) disporre che che il termine finale di durata del contratto sia rappresentato dalla morte del soggetto disabile:
6) stabilire quale sia la destinazione del patrimonio residuo a quella data.
Con riferimento all’ultimo aspetto va sottolineato che così come il regime di favore per i trasferimenti di beni e diritti che siano destinati alle finalità di tutela si estende agli atti da qualunque soggetto posti in essere (genitore, parente o estraneo che sia rispetto al disabile tutelato) allo stesso modo il ritrasferimento del patrimonio residuo al termine finale dell’atto sarà esente da imposte qualora i beni ritornino all’originario conferente; diversamente qualora venissero destinati ad altro soggetto si applicherà l’imposta sulle successioni e donazioni in misura ordinaria, avuto riguardo al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario residuale.
Oltre alle agevolazioni in materia di imposte di donazione e ipocatastal i citati trasferimenti sono esenti dal bollo; tale esenzione si applica anche agli atti, ai documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste dal gestore del patrimonio separato.
Da ultimo è prevista la detraibilità fiscale delle erogazioni liberali, donazioni e degli altri atti a titolo gratuito posti in essere da privati a favore di trust e dei citati fondi speciali, fino al 20 per cento del reddito complessivo e nel limite dei 100.000 euro.