Con la Legge di Stabilità 2016 (Art.1 commi da 376 a 382 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015 n.302) è stata introdotta nel nostro ordinamento una particolare figura societaria, la “società benefit”, società a scopo di lucro che distribuisce utili ma persegue anche finalità di beneficio comune.

Non si tratta di una nuova forma di società in quanto la società benefit deve comunque rivestire una delle forme tipiche previste dalle norme generali; la legge interviene tuttavia sulla nozione stessa di società, rendendo compatibile il tradizionale scopo, volto alla distribuzione dell’utile ai soci con gli obiettivi tipici degli enti non-profit, ovvero di enti che, pur potendo produrre utili, non li possono distribuire tra i propri membri ma devono impiegarli per il perseguimento di finalità di carattere sociale.

Caratteristiche: La società benefit si caratterizza per gli obiettivi che intende perseguire: in particolare al tradizionale obiettivo del perseguimento di un utile per i propri soci se ne aggiunge un secondo, quello del raggiungimento di un “beneficio comune”. La società si impegna infatti ad operare “in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse” (i cd. stakeholders).

 

Scopo: quello della società benefit è creare un vantaggio pubblico inteso come impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente.

Per questo motivo tale società deve assumere obblighi di trasparenza e responsabilità non solo verso tutti i soci (i cd. shareholders), ma anche nei confronti di dipendenti, fornitori, cittadini e di tutte le categorie che possono essere interessate dall’attività aziendale.

La società benefit non va confusa con la diversa forma della impresa sociale. Alle imprese sociali è vietata in forma sia diretta che indiretta la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori cosa che non è invece preclusa alla società benefit.

 

Previsioni statutarie e oneri gestionali: perchè una società possa essere qualificata “benefit” occorre che le finalità sociali siano indicate specificatamente nell’oggetto sociale e che le stesse vengano perseguite attraverso una gestione che contemperi l’interesse dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto.

Occorre, quindi, che vengano inserite nello statuto sociale “particolari previsioni” e che l’organo amministrativo tenga una “specifica” gestione sociale finalizzata al perseguimento del beneficio comune.

Nel caso di società già esistenti che vogliano assumere la veste di società benefit, queste dovranno modificare l’atto costitutivo o lo statuto e pubblicizzare le relative modifiche presso il competente registro delle imprese.

La società benefit, al fine di dare visibilità alla propria attività sociale, potrà introdurre accanto alla denominazione sociale, le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. Trattasi comunque di facoltà e non di obbligo di legge.

Per garantire la trasparenza del proprio operato, la società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione dalla quale emergano:

– una descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

– una valutazione di impatto utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprenda specifiche aree di valutazione;

– una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La relazione annuale sull’attività sociale è pubblicata sul sito internet della società.

 

Standard di valutazione e verifiche da parte di organismi terzi: ai fini di accertare la sussistenza del carattere “benefit” e la permanenza di tale carattere in capo alla società, il Legislatore affida all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di vigilare sull’operato delle società benefit e, in particolare, di operare verifiche e prendere provvedimenti verso quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune.

Nei confronti di tali società possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizione del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.

 

Regime fiscale: sotto il profilo fiscale, la normativa non prevede, allo stato attuale, alcun tipo di agevolazione e, pertanto la società benefit è assoggettata a imposizione fiscale secondo i criteri ordinari che disciplinano le società e gli enti commerciali.

Tuttavia l’adozione di questo modello, che segue la falsariga di alcune figure già presenti nel mondo anglosassone, potrebbe portare dei benefici oltre che alla collettività anche alla società stessa, qualificandola come ente sensibile alla cd. social responsability, consentendole così di ottenere un ritorno in termini di immagine.