L’art. 16, comma 1, lettera d) del T.U.I.R. (DPR 917/1986) consente agli acquirenti di box e posti auto già realizzati, e pertinenziali ad un’unità abitativa di proprietà o da acquistarsi contestualmente all’acquisto del box o posto auto, di detrarre il 36% delle spese imputabili alla loro realizzazione, sino ad un massimo di euro 48.000,00 (per il solo anno 2016 tali limiti sono stati aumentati al 50% e ad euro 96.000,00).
Le condizioni per poter usufruire del beneficio fiscale sono le seguenti:
- a) le spese imputabili alla realizzazione dei box o posti auto devono esser comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. A tal fine il contribuente dovrà perciò farsi rilasciare dal venditore un’attestazione scritta dalla quale risultino il riferimento alla detrazione IRPEF ex art. 16bis DPR 917/1986, le generalità dell’acquirente, l’identificazione catastale del box/posto auto e dell’unità abitativa della quale costituisce pertinenza, l’importo delle spese imputabili alla realizzazione, ovvero i c.d. costi di costruzione del box/posto auto;
- b) i pagamenti devono esser effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale con il riferimento al beneficio della detrazione ex art. 16bis DPR 917/1986, il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, il codice fiscale o la partiva IVA del costruttore;
- c) l’esistenza del rapporto pertinenziale tra il box/posto auto e l’unità abitativa deve risultare nell’atto di acquisto;
- d) i pagamenti per l’acquisto del box/posto auto devono esser contestuali all’atto notarile di acquisto o al preliminare registrato.
In merito alla tempistica relativa al pagamento del prezzo, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008, aveva affermato che i pagamenti effettuati con bonifico bancario per il pagamento delle spese di costruzione, effettuati prima dell’atto notarile ed in assenza di un preliminare registrato non fossero idonei per essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta.
Con la recente Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’A.E. ha, tuttavia, mutato il proprio orientamento, affermando che è ammessa la detrazione per pagamenti, anche diversi dal bonifico, avvenuti prima del rogito definitivo e/o del preliminare registrato, a condizione che, oltre a quanto sopra indicato, venga rilasciata dal venditore-costruttore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) nella quale si attesti che il pagamento effettuato a suo favore è stato incluso nella contabilità dell’impresa ai fini della corretta determinazione del reddito della medesima.