Nelle società di capitali in cui i due soci detengano posizioni paritetiche o con ripartizione di azioni o quote che possono portare al bilanciamento di voti (esempio: un socio al 50% e due soci al 25%, quattro soci al 25% o due soci al 20% e due al 60%, etc.) possono crearsi situazioni di stallo decisionale. Dette situazioni (cd. deadlock) possono ricorrere pure nei casi in cui gli statuti prevedano per certe materie quorum rinforzati a causa dei quali non risulti possibile raggiungere una decisione in merito.

Si tratta di situazioni piuttosto diffuse nella gestione ordinaria delle società con particolare riferimento a quelle le cui partecipazioni derivano da passaggi generazionali o che nascono sulla base di rapporti paritari tra i soci, enti in cui le situazioni di crisi possono acuirsi a causa di rimbalzi di responsabilità tra i soci e tra questi e gli amministratori.

Tali circostanze, se protratte per un periodo non breve, conducono ad una effettiva paralisi dell’attività decisionale e finiscono per costituire causa legale di scioglimento della società (art. 2484 primo comma n. 3 c.c.) .

 

I rapporti societari possono essere talvolta preservati inserendo negli statuti meccanismi finalizzati ad ottenere il raggiungimento di una maggioranza per le decisioni tra i soci o che portino al raggiungimento del controllo da parte di uno di essi. Oltre a questi meccanismi si può ricorrere al altre soluzioni come ad esempio l’introduzione negli statuti delle clausole c.d. di “divergenza”.

Le clausole di “divergenza” sono finalizzate, in alcuni casi, alla cessione della partecipazione ad un corrispettivo equo, in altre alla concretizzazione di una vera e propria asta tra i soci per l’acquisto della partecipazione, attraverso meccanismi di opzioni reciproche. In particolare tra quest’ultime rientra la clausola cosiddetta “Russian Roulette”.

Il termine “RUSSIAN ROULETTE” è utilizzato nell’ambito del diritto societario per identificare un particolare tipo di pattuizione che può avere natura statutaria od essere contenuta in accordi parasociali.

Detta clausola svolge sia la funzione di selezionare quello fra i contraenti obbligato ad acquistare o a vendere la propria partecipazione, sia quella di giungere ad una determinazione del prezzo di compravendita della stessa. Determinazione del prezzo di cessione che è totalmente libera e scissa dai meccanismi disciplinati dalle ipotesi di recesso, trascinamento, co-vendita, liquidazione, in quanto il soggetto che è chiamato a determinare il prezzo opera “al buio” non conoscendo (nè potendo conoscere) le determinazioni che l’altra parte vorrà assumere (quella di cedere la propria partecipazione ovvero di acquistare quella dell’offerente) creando così un meccanismo che risulta equilibrato poiché alla determinazione unilaterale del prezzo si accompagna il rischio di perdere, per quel corrispettivo, la propria partecipazione all’affare.

In altre parole alla fissazione del prezzo di cessione da parte di un socio corrisponde il diritto dell’altro socio, a sua scelta, di acquistare la quota offerta in vendita o, in alternativa, di collocare la propria per lo stesso controvalore. In questo meccanismo vengono per ciò scongiurati comportamenti azzardati in quanto i soci non possono esseri sicuri del ruolo di acquirente o di venditore che verrebbero a rivestire nella cessione.

Lo schema sopra esposto può presentare diverse varianti, tutte accomunate da una modalità applicativa che presenta anche il vantaggio della rapidità.

In una di queste, una parte può decidere di fare la prima mossa offrendosi di acquistare la partecipazione dell’altra ad un determinato prezzo. Si prevede quindi che il socio che ha ricevuto l’offerta possa accettarla oppure possa fare una controfferta stabilendo un prezzo più elevato per la cessione: a seguito di questa nuova determinazione del prezzo la controparte potrebbe assumere il ruolo di alienante oppure di acquirente della partecipazione.

Un’alternativa può essere rappresentata dal ricorso ad un depositario al quale entrambe le parti sono tenute a consegnare una busta chiusa contenente l’indicazione del corrispettivo e solo chi avrà offerto il prezzo maggiore potrà acquistare le quote della controparte.

 

Ancora, si potrebbe prevedere di instaurare un vero e proprio processo di asta, con i soci che possono aumentare le loro offerte in competizione tra loro.

Lo stesso meccanismo di Russian Roulette si può adottare anche nel caso di dissidio tra soci che non sono titolari di partecipazioni paritetiche tra di loro: in questo caso basterà che il valore oggetto di cessione o acquisto sia determinato per singolo punto percentuale e quindi commisurato alla partecipazione da ciascuno di essi detenuta. In questo caso in presenza di due soci, ad esempio uno titolare del 60% e l’altro titolare del 40%, alla determinazione del valore del patrimonio netto totale della società di 150 si verificherà una situazione in cui il valore di cessione da parte del socio al 60% della propria partecipazione per 90 corrisponderà il diritto dell’altro socio di collocare la propria per 60.

Questa clausola presenta il vantaggio della semplicità, della rapidità e soprattutto implica una valutazione accurata ed obiettiva della partecipazione da parte dell’offerente e questo in quanto il socio che formula l’offerta rischia di ottenere un risultato opposto a quello desiderato.

Chi mette in moto il meccanismo, infatti, lo fa nella convinzione di diventare l’unico socio della società, ma è altresì consapevole del fatto che potrà essere costretto lui stesso a vendere le proprie quote. Chi riceve l’offerta, invece, si trova nella situazione di dover scegliere se vendere o acquistare, con la necessità di reperire le necessarie risorse finanziarie con un preavviso relativamente breve.

Si tratta di un meccanismo rapido che proprio per la sua dinamica incentiva il socio offerente a proporre un prezzo realistico, potendo rischiare di vedersi acquistare le proprie quote in quella del terzo e quindi potendo penalizzare se stesso nella valutazione economica.

 

Una importante sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Imprese pubblicata in data 19.10.2017, ha affermato per la prima volta in Italia la validità delle clausole di russian roulette, le quali consentono nelle società con soci paritetici di risolvere le ipotesi di stallo decisionale attraverso un meccanismo che attribuisce al socio che assume l’iniziativa il potere di scegliere il prezzo e all’altro socio il potere di scegliere se acquistare a quel prezzo la partecipazione altrui o vendere la propria.

La previsione della clausola di russian roulette appare meritevole di accoglimento e riconoscimento da parte dell’ordinamento in quanto consente, secondo gli stessi giudici, da un lato, di salvaguardare il progetto imprenditoriale e, dall’altro, di evitare i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione della società.

Per quanto riguarda la forma della clausola di russian roulette ovvero se vada prevista negli statuti societari o sia sufficiente pattuirla con un accordo a latere di natura parasociale non vi sono obblighi normativi in merito; tuttavia la prima opzione appare sicuramente preferibile in quanto la rende efficace anche nei confronti di soggetti terzi e degli eventuali aventi causa del socio cedente e rende così impossibile la cessione a terzi estranei in spregio alla clausola stessa.

Inoltre l’adozione della forma statutaria per la clausola in caso di (fisiologica) cessione della partecipazione eviterà ad ogni passaggio delle partecipazioni l’aggiornamento unanime degli accordi nei confronti dei nuovi cessionari.