A partire dal prossimo 10 aprile entrano in vigore le disposizioni di cui alla L. 15 marzo 2024, n. 36, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, volte a promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Tale legge prevede in particolare alcune agevolazioni fiscali, tra le quali si segnalano le principali:
1) le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in dipendenza del trasferimento di immobili aventi natura agricola sono dovute nella misura ridotta del 60 per cento rispetto a quelle, ordinarie o già ridotte per effetto della legislazione vigente, per i giovani imprenditori agricoli aventi diritto in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze (fabbricati di cui il fondo agricolo sia dotato, ad esempio l’abitazione dell’agricoltore o i fabbricati strumentali all’attività agricola quali stalle, fienili, ecc..). Facendo la legge generico riferimento agli acquisti, appare verosimile ritenere che l’agevolazione trovi applicazione non solo per la compravendita ma anche per altre ipotesi di cessione a titolo oneroso, quali ad esempio, il conferimento in società o per la datio in solutum.
Così ad esempio, in caso di presenza dei requisiti già in vigore per le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC) le imposte di registro e ipotecaria sono dovute nella misura fissa di euro 120 ciascuna in luogo di quella (peraltro già scontata) di euro 200; per l’imposta imposta catastale si applicherà l’aliquota ridotta pari allo 0,6%, in luogo di quella (parimenti agevolata) dell’1%, con un minimo dovuto in ogni caso pari ad euro 120;
è stato previsto che tali agevolazioni siano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2024, con la conseguenza di originare un diritto di rimborso a favore di chi abbia versato l’eccedenza avendo registrato l’atto prima del 10 aprile;
2) in caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti aventi diritto, il compenso per l’attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A – Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
I soggetti destinatari delle agevolazioni in parola sono costituiti da:
«impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo», in qualsiasi forma costituite, di impresa individuale piuttosto che di società -tanto di persone quanto di capitali- che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superior a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;
- b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;
- c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, da soggetti ricadenti nella medesima fascia anagrafica.
La legge 15 marzo 2024, n. 36 reca novità anche in tema di prelazione agraria in caso di cessione onerosa di terreni agricoli, dettando un criterio di preferenza in caso di compresenza di più coltivatori diretti, tutti confinanti col fondo posto in vendita, e tutti intenzionati ad esercitare la prelazione.
In particolare, fermi restando i requisiti oggettivi (la contiguità dei fondi; la coltivazione biennale del fondo confinante con quello in vendita; la mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente) e quelli soggettivi (sul fondo confinante, insediamento di un proprietario coltivatore diretto e al contempo, come elemento di esclusione, assenza sul fondo posto in vendita di un affittuario coltivatore diretto) per l’applicazione della prelazione in questione, la legge in commento, abrogando l’art. 7 del decreto legislativo n. 228 del 2001, stabilisce che tra più soggetti confinanti siano preferiti i seguenti soggetti, ed in caso di concorso tra i medesimi, nel seguente ordine:
- a) il titolare del fondo confinante imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- b) le società di persone e società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in cui almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- c) le società di capitali, in cui almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, da soggetti ricompresi nella medesima fascia anagrafica;
Nel caso in cui il criterio anagrafico non sia determinante, prevale il soggetto che sia in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione.