Le recenti novità con riferimento alle società cooperative introdotte dalla Legge di Bilancio 2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto importanti novità per il mondo delle cooperative (comma 936 dell’art. 1) prevedendo, in particolare:

(i) l’obbligatorietà per tutte le società cooperative di dotarsi di un consiglio di amministrazione collegiale formato da almeno tre membri;

(ii) il limite massimo di tre esercizi di durata in carica dell’organo amministrativo;

(iii) l’inapplicabilità al prestito sociale dell’art. 2467 c.c.

 

  • Composizione collegiale dell’organo amministrativo

La prima novità riguarda l’inserimento di un nuovo comma all’art. 2542 c.c., il quale prevede che “l’amministrazione delle società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’art. 2519, secondo comma, c.c. si applica la disposizione prevista dall’art. 2383, secondo comma”.

La composizione minima dell’organo amministrativo dovrà pertanto essere non inferiore a tre membri, essendo espressamente esclusa la possibilità di adottare un organo in composizione monocratica (che diventa quindi incompatibile con il tipo di società cooperativa). La previsione obbliga pertanto le società cooperative i cui statuti prevedano, al momento di entrata in vigore della norma (1 gennaio 2018), l’amministratore unico (ovvero un consiglio di amministrazione di due membri) ad adottare le opportune modifiche a detto statuto al fine di portare a tre il numero minimo di membri del consiglio di amministrazione e renderlo, quindi, conforme al dettato normativo.

La nuova disciplina è efficace dal 1 gennaio 2018. Vi è pertanto un obbligo in capo alla società – e, per essa, all’amministratore unico ovvero al consiglio di due membri – di convocare senza indugio l’assemblea per procedere all’adeguamento statutario e di nominare, nella stessa sede, il consiglio di amministrazione. L’organo amministrativo monocratico in carica (o il consiglio di due membri) cesserà, quindi, automaticamente con l’iscrizione della delibera di modificata disciplina statutaria. Secondo l’interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale del Notariato, la modifica normativa introdotta – ancorchè efficace già dal 1 gennaio 2018 – non inciderebbe immediatamente sui rapporti in corso (determinando la decadenza automatica dell’amministratore unico o del consiglio di due membri in carica), ma lascerebbe all’organo amministrativo il tempo necessario poter procedere all’adeguamento dello statuto. Ferma quindi l’inderogabilità del termine di efficacia della norma del 1 gennaio 2018 e della conseguente necessità di tempestiva convocazione dell’assemblea, si ritiene che il termine ultimo per l’adeguamento degli statuti possa coincidere con quello dell’approvazione del bilancio di esercizio 2017 (ove chiuso al 31 dicembre): è infatti questo il momento in cui si procederà alla valutazione dell’operato dell’organo amministrativo e alla cessazione del relativo rapporto di amministrazione.

  • Limite massimo di tre esercizi di durata in carica dell’organo amministrativo.

La seconda novità riguarda invece il limite massimo di tre esercizi di durata in carica del consiglio di amministrazione, introdotto nel secondo periodo del nuovo comma all’art. 2542 c.c.. Il legislatore ha infatti stabilito che, alle cooperative con:

  • numero di soci di cooperativa inferiore a venti; ovvero
  • attivo dello stato patrimoniale non superiore a euro 1.000.000,00

si applichi il comma 2 dell’art. 2383 c.c.. Gli amministratori non potranno quindi essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e il loro incarico scadrà alla data di assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

La norma trova applicazione solo con riferimento a quelle cooperative che, per motivi dimensionali, fanno riferimento nel proprio statuto alle disciplina delle società a responsabilità limitata. Nulla cambia, invece, per quelle cooperative che fanno riferimento nel proprio statuto alla disciplina delle società per azioni per le quali l’art. 2383 c.c. trovava già applicazione.

Pertanto, ove lo statuto societario contempli una clausola che disponga che il rapporto di amministrazione duri per tutta la vita, per l’intera durata della società, o a tempo indeterminato, sarà necessario procedere alla relativa modifica al fine di rendere detto statuto conforme al dettato dell’art. 2383, comma 2, c.c. E’ comunque possibile per i medesimi componenti del consiglio di amministrazione essere eventualmente rinominati per un ulteriore triennio.

Non sono previsti, anche in questo caso, regimi transitori. Si reputa pertanto che il limite massimo dei tre esercizi dell’incarico troverà applicazione anche con riferimento agli amministratori già nominati e in carica al momento dell’entrata in vigore della norma, ma senza tenere conto del momento in cui detta nomina è avvenuta. Pertanto, il triennio per gli amministratori in carica al 1 gennaio 2018 scadrà alla data dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

  • Inapplicabilità al prestito sociale dell’articolo 2467 c.c.

La terza novità introdotta dalla Legge di Bilancio consiste nell’inapplicabilità al prestito sociale delle cooperative dell’articolo 2467 c.c., il quale prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. I prestiti sociali presentano quindi lo stesso regime di rimborso al pari degli altri creditori del medesimo ceto creditorio.