Tra le novità introdotte con la legge di Bilancio per il 2021 (legge 30.12.2020 n. 178 pubblicata in G.U. del 30.12.2020 n. 322) all’art. 1 comma 41 è stata introdotta un’ulteriore agevolazione per l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze di modesto valore da parte dei soggetti che esercitano l’attività di coltivatore diretto.
Più precisamente, al fine di ridurre i costi fissi e di incentivare l’acquisto di piccoli lotti, viene stabilito che, ove il terreno abbia valore economico non superiore ad euro 5.000,00 e presenti destinazione agricola (secondo lo strumento urbanistico vigente) l’acquisto effettuato da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (cd. IAP), sia esente anche dall’applicazione dell’imposta di registro.
Appare verosimile ritenere che il riferimento al valore economico (e non al valore dichiarato dalle parti) porti ad escludere l’agevolazione in caso di accertamento fiscale che ridetermini il valore del terreno in misura superiore ad euro 5.000,00.
Al tempo stesso l’agevolazione sembrerebbe applicabile non solo al soggetto che già detenga la qualifica di IAP ma anche agli altri soggetti che ai sensi della l. 25/2010 hanno diritto alla relativa agevolazione, ovvero all’aspirante IAP e alle società di coltivazione diretta.
Ricordiamo infine che l’acquisto di terreno agricolo effettuato dall’imprenditore esercente tale attività, ai sensi della legge 194 del 2009 e successiva legge 25/2010 è assoggettato ad imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (pari ad euro 200,00 ciascuna) nonchè all’esenzione dall’imposta di bollo. Alla luce di questa ulteriore agevolazione per i terreni in parola nel corso dell’esercizio 2021 non sarà dovuta neppure l’imposta fissa di registro pari ad euro 200,00.