Le principali novità normative e fiscali, di interesse notarile, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (legge 9 dicembre 2019, n. 157, pubblicata nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
E’ previsto il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore è complessivamente pari o superiore:
– ad euro 2.000,00, a decorrere dal giorno 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
– ad euro 1.000,00 a decorrere dal giorno 1 gennaio 2022.
Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
E’ stata prorogata la possibilità per le persone fisiche di rideterminare i valori di terreni edificabili ed agricoli ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze derivanti da una successiva cessione.
L’agevolazione consiste nel fatto che può essere assunto, ai fini della plusvalenza in caso di cessione, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati (ad esempio ingegneri, architetti, agronomi, geometri) pagando un’imposta sostitutiva su tale valore, alle seguenti condizioni:
– i terreni devono essere posseduti al giorno 1 gennaio 2020;
– la perizia di stima ai fini della rivalutazione deve essere redatta entro il 30 giugno 2020;
Il valore dell’aliquota per la determinazione dell’imposta sostitutiva viene previsto e determinato all’11% e l’imposta può essere versata in un unica soluzione entro l’1 luglio 2020 oppure in 3 rate annuali di pari importo (la prima entro l’1 luglio 2020, la seconda entro il 30 giugno 2021 e la terza entro il 30 giugno 2022; alla seconda e terza rata vanno aggiunti gli interessi del 3% annuo).
Rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie
E’ nuovamente prevista la possibilità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.
L’agevolazione consiste nel fatto che può essere assunto, ai fini della plusvalenza in caso di cessione, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati.
L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente azioni e quote di partecipazione al patrimonio di società di persone o srl purché non quotate in mercati regolamentati (qualificate o non), possedute a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1° gennaio 2020.
Il termine per la redazione della perizia di rivalutazione è fissato al 30 giugno 2020 e l’imposta sostitutiva viene stabilita nella misura dell’11%.
L’imposta può essere versata in un unica soluzione entro l’1 luglio 2020 oppure in 3 rate annuali di pari importo (la prima entro l’1 luglio 2020, la seconda entro il 30 giugno 2021 e la terza entro il 30 giugno 2022; alla seconda e terza rata vanno aggiunti gli interessi del 3% annuo).
Rivalutazione dei beni di impresa delle società
Per la rivalutazione dei beni di impresa delle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, è stabilito che l’imposta sostitutiva passa dal 16% al 12% per i beni ammortizzabili e dal 12% al 10% per i beni non ammortizzabili.
Aumento imposta sostitutiva per plusvalenze derivanti da cessioni di immobili
L’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito applicabile all’atto della cessione, e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, per le plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, passa dall’attuale 20% al 26%.
Bonus casa
La legge di bilancio conferma e proroga al 31.12.2020 i “bonus casa” ovvero le detrazioni fiscali previste per i lavori in casa:
– detrazione al 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie
– detrazione al 50/65% per gli interventi di riqualificazione energetica
– detrazione al 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
Viene introdotta inoltre una detrazione del 90%, senza limiti di spesa, da suddividere in 10 quote annuali di uguale importo, per gli interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici nelle zone omogenee A (agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate) o B ( zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore a un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq). Sono essenzialmente escluse solo le case isolate in campagna.
Per L’approfondimento delle detrazioni fiscali per l’anno 2020 seguirà apposita news sul sito.
Equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate
Sono stati modificati due articoli del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) che disciplina l’equilibrio di genere maschile/femminile negli organi di amministrazione e di controllo nelle società quotate.
La modifica prevede l’abbassamento del limite di presenza del genere meno rappresentato nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale da 1/3 a 2/5 e proroga l’applicazione della disposizione sino a sei mandati consecutivi dagli originari tre previsti.
Tale modifica comporterà, per le predette società, un obbligo di adeguamento degli statuti
L’equilibrio di genere deve essere rispettato nelle società quotate sia che esse facciano ricorso al sistema tradizionale di amministrazione e controllo o monistico, sia che facciano ricorso al sistema dualistico.
La modifica si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Per il primo rinnovo vi sarà peraltro un’applicazione limitata, dato che in tale sede al genere meno rappresentato sarà riservata, per il primo mandato, una quota pari almeno a 1/5 (e non 2/5) degli amministratori e dei sindaci.
Cedolare secca
E’ ridotta dal 15% al 10% l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti per i contratti di locazione residenziale a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Per le altre tipologie di contratto, sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21%.
Non è stata prorogata, al contrario, la cedolare secca al 21% per gli affitti commerciali degli immobili censiti al catasto con categoria C1 (negozi) di superficie non superiore a mq. 600. Per queste tipologie immobiliari si pagheranno le imposte ordinarie.
Novità per coltivatori diretti e aziende agricole
Viene estesa l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per il 2021 detti redditi, invece, concorreranno ai fini IRPEF nella misura del 50%.
Sono previsti mutui a tasso zero, per un importo massimo di euro 300.000,00 ed una durata massima di 15 anni, per le imprenditrici agricole da destinare allo sviluppo ed al consolidamento delle aziende agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli.
Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni alle coltivazioni a causa della cimice asiatica, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative a copertura dei rischi, potranno beneficiare di interventi compensativi finanziati dal fondo di solidarietà nazionale.
Per le imprese agricole che svolgono attività florovivaistica è introdotto un regime forfettario per gli acquisti di piante e fiori da destinare alla vendita per le, nonchè una maggiorazione del costo pluriennale delle colture arboree pari al 20%.
Tasi e Imu
Viene introdotta una nuova disciplina della tassazione immobiliare municipale che prevede l’abolizione della Iuc (imposta municipale unica) e della Tasi (tributo servizi indivisibili) per lasciare il posto alla nuova Imu (imposta municipale propria) applicata con un’aliquota base dell’8,6 per mille (0,86%).
La IUC si componeva dell’Imu, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi articolata in Tasi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e tari (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Con la modifica apportata dalla legge di bilancio, quindi, residua la Tari e nasce la Nuova Imu.
Restano inoltre confermate le esenzioni, nonchè le scadenze e le modalità di pagamento dell’imposta.
Per il solo anno 2020, è data la facoltà ai Comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille ovvero fino all’11,4 per mille se avevano già innalzato le aliquote di entrambe le imposte. Per gli anni successivi restano invariati gli stessi limiti attualmente vigenti per l’aumento dell’imposta.
Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili oggetto di procedura esecutiva destinati a prima casa.
Viene introdotto nel Testo Unico Bancario il nuovo art. 41-bis intitolato “Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”, con l’intento di aiutare le persone che hanno sofferto la crisi economica, consentendo loro di poter mantenere e tornare in possesso della propria abitazione principale che sia stata oggetto di una procedura esecutiva promossa da una banca. Viene concessa al debitore la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un nuovo finanziamento con altra banca, per estinguere il mutuo in essere e rendersi cessionario dell’immobile. Per L’approfondimento di questa nuova normativa seguirà apposita news sul sito.