L’AGENZIA DELLE ENTRATE MODIFICA IL PROPRIO ORIENTAMENTO

Con la Risoluzione n. 4/E del 15.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, conformandosi al recente orientamento dalla giurisprudenza della corte di Cassazione, ha posto fine ad una questione interpretativa relativa alla tassazione degli atti di costituzione di servitù stabilendo che ove la costituzione abbia ad oggetto terreni agricoli si applica l’aliquota del 9% in luogo di quella (più gravosa) affermata in precedenza del 15%.

La questione era sorta a seguito della diversa formulazione di alcune norme del Testo Unico dell’imposta di Registro (DPR 131/1986).

Infatti l’articolo 1 tariffa, parte I dello stesso, prevede l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota proporzionale del 9% agli ”atti traslativi della proprietà o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento..”, mentre nel periodo successivo individua aliquote diverse in relazione alla natura dei beni trasferiti e dei soggetti a cui favore avviene il trasferimento, tra le quali l’aliquota del 15% se ”il trasferimento ha ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli iap (imprenditori agricoli professionali)”.

Più precisamente i giudici, non hanno ritenuto sinonimi i termini “trasferimento” e ”costituzione” in quanto, mentre il primo definisce un mutamento della titolarità del bene, con il conseguente “passaggio” del diritto da un soggetto ad un altro, il secondo indica invece la semplice imposizione di un vincolo, consistente nella compressione del diritto di proprietà vantato dal titolare di un fondo (cd. servente) a vantaggio di un determinato fondo appartenente a diverso proprietario, (cd. fondo dominante), senza che si verifichi tuttavia alcun trasferimento. Su tali basi la Cassazione nelle pronunce 22198, 22199, 22200 e 22101 del 2019 ha concluso per l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 15% in caso di cessione di terreno agricolo e per quella (meno onerosa) del 9% in caso di costituzione di servitù sullo stesso bene.

L’Agenzia delle Entrate accoglie le decisioni giudiziali sopracitate e, in maniera inequivoca, superando le posizioni contenute nella precedente Risoluzione n. 92 del 2000 e nella circolare 18/E del 2013, dichiara che il termine “trasferimento” non può essere riferito alla servitù, in quanto trattasi di un istituto giuridico con il quale non si trasferisce ma si “costituisce” un diritto.

L’Agenzia conclude quindi affermando che l’aliquota relativa all’imposta di Registro applicabile agli atti di costituzione di servitù su terreni agricoli è pari al 9%.