SVOLGIMENTO ASSEMBLEE DI SOCIETA’ DI CAPITALI

(EMERGENZA COVID-19) – PROROGA TERMINE

Alle assemblee di società ed enti convocate entro il 31 dicembre 2020 si potranno continuare ad applicare le disposizioni di cui all’art. 106 del D.L. 18/20 (cosidetto Decreto “Cura Italia”) convertito nella Legge 24.04.2020 n.27, sullo svolgimento delle assemble societarie nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sul territorio nazionale.
Si tratta di misure che consentono, alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle previsioni statutarie o in assenza delle medesime, lo svolgimento assembleare tramite videoconferenza, avvalendosi delle seguenti facoltà:
– l’avviso di convocazione può prevedere che l’espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza;
– l’avviso di convocazione può prevedere l’intervento in assemblea anche esclusivamente mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione e quindi senza la necessità che il presidente, il segretario della riunione o il notaio si trovino nello stesso luogo, il tutto nel rispetto delle condizioni che garantiscano l’identificazione di tutti i partecipanti, il regolare intervento alla discussione ed il corretto esercizio del diritto di voto.
Tali modaltà potranno essere utilizzate anche per le riunioni dei consigli di amministrazione degli enti sopra menzionati;
– le s.r.l. possono inoltre consentire che l’espressione di voto avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
Sono inoltre previste particolari facoltà di nomina e partecipazione in assemblea del rappresentante designato per le società per azioni quotate e per quelle alle medesime parificate.
L’articolo 106 del citato Decreto, in deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, dispone anche che l’assemblea ordinaria per l’approvazione di bilancio  possa essere convocata entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale anche in assenza di ragioni legate alla struttura ovvero all’oggetto della società.
La proroga del termine al 31 dicembre 2020, originariamente fissata al 31 luglio 2020, poi differita al 15 ottobre 2020 e da ultimo prorogata al 31 dicembre 2020, è stata disposta con il Decreto Legge n. 125/2020 che ha prolungato l’operatività di diverse e specifiche disposizioni connesse all’emergenza Coronavirus.

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