La possibilità delle società di effetuare un’assemblea in teleconferenza.
L’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, dispone – tra l’altro – alcune deroghe al codice civile in ordine allo svolgimento delle assemblee delle società di capitale convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro la data sino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 sul territorio nazionale.
In particolare:
- l’assemblea per l’approvazione di bilancio è convocata entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, in deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c.;
- l’avviso di convocazione delle assemblee, anche in deroga alle previsioni statutarie, può prevedere – tra l’altro – l’intervento in assemblea anche esclusivamente mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione e quindi senza la necessità che il presidente, il segretario della riunione o il notaio si trovino nello stesso luogo, il tutto nel rispetto delle condizioni che garantiscano l’identificazione di tutti i partecipanti, il regolare intervento alla discussione ed il corretto esercizio del diritto di voto;
- le s.r.l. possono inoltre consentire, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 2479 codice civile ed alle previsioni statutarie, che l’espressione di voto avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
Presso il nostro studio è possibile tenere le assemblee in conformità alla normativa emergenziale sopra citata.