Con decreto interministeriale del 21 luglio 2017, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stata definita la procedura volta all’accertamento dei requisiti per il rilascio del c.d. “visto per investitori” previsto dalla legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Tale misura è stata realizzata attraverso l’introduzione dell’art. 26-bis nel Testo Unico sull’immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998). Il nuovo “visto per investitori” permetterà a soggetti stranieri che intendono investire in Italia di ottenere – a determinate condizioni – un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi al di fuori dalle quote massime di stranieri da ammettere sul territorio dello Stato – previste ogni anno con decreto del Ministero dell’interno – e dai requisiti ordinari.
La disposizione di indubbia finalità attrattiva consentirà quindi a chi voglia investire in Italia di beneficiare di un trattamento di favore rispetto a quello di cui normalmente godono i cittadini stranieri, a fronte di investimenti o donazioni nel nostro paese concreti e di lungo periodo.
In particolare, è prevista la concessione del “visto per investitori” – di durata biennale e rinnovabile per altri tre – a favore di soggetti stranieri che intendono effettuare in Italia, alternativamente:
(i) un investimento di almeno Euro 2.000.000 in titoli del debito pubblico e che vengano mantenuti per almeno due anni.
(ii) un investimento di almeno Euro 1.000.000 nel capitale di una società costituita ed operante in Italia, a condizione che venga mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno Euro 500.000 in caso di start-up innovativa.
Si ricorda che le start-up innovative devono essere costituite con certe caratteristiche (cfr. art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 179). In particolare, oltre ad essere società di capitali, le start-up innovative devono avere le seguenti caratteristiche:
– essere di nuova costituzione o comunque costituite da meno di 5 anni;
– avere sede principale dei propri affari ed interessi in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché con una sede produttiva o una filiale in Italia;
– presentare un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
– non distribuire, e non avere distribuito, utili;
– avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– non essere costituite a seguito di fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Il carattere innovativo della start-up è dimostrato se il 15% del fatturato della stessa dipende da attività di ricerca e sviluppo, se la start-up è titolare o licenziataria di un brevetto registrato, o impiega dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori nella propria forza lavoro.
(iii) una donazione di carattere filantropico di almeno Euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero dei beni culturali e paesaggistici. La donazione secondo la norma sembrerebbe avere ad oggetto indifferentemente denaro e/o altri beni il cui valore sia almeno pari ad Euro 1.000.000. Per la donazione è essenziale la forma del contratto: deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni.
Il rilascio del visto e del permesso di soggiorno è in ogni caso preventivamente sottoposto alla verifica, da parte del Comitato istituto con decreto interministeriale sopra citato, della sussistenza dei requisiti sopra elencati da parte del potenziale investitore.
In particolare, ai fini del rilascio del visto, lo straniero richiedente dovrà presentare mediante apposita piattaforma web, oltre a copia del passaporto in corso di validità, anche:
(i) documentazione comprovante di essere titolare e beneficiario effettivo di fondi disponibili e trasferibili in Italia (Euro 2.000.000 per gli investimenti in titoli e Euro 1.000.000 per l’investimento in società);
(ii) dichiarazione resa dallo stesso in cui si indica la fonte e la provenienza lecita dei fondi;
(iii) dichiarazione scritta con cui lo stesso si impegna ad utilizzare i fondi per effettuare un investimento o una donazione filantropica entro tre mesi dall’ingresso in Italia e a mantenere l’investimento per almeno due anni. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da una descrizione delle caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o della donazione;
(iv) dimostri di avere risorse, ulteriori rispetto ai fondi destinati all’investimento o alla donazione, per far fronte al proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
Ad esito della procedura per il rilascio del visto – che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta – il Comitato rilascerà il proprio “nulla osta”. Ottenuto il “nulla osta” il richiedente potrà presentare la domanda di visto all’ufficio consolare competente per territorio, che provvederà quindi al rilascio del “visto per investitori”.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il destinatario del “visto per investitori” potrà richiedere alla questura competente per territorio il rilascio di un permesso per soggiorno per investitori di durata biennale.
Entro 3 mesi dall’ingresso in Italia, il destinatario del visto per investitori dovrà trasmettere alla segreteria del Comitato la documentazione comprovante l’effettuazione dell’investimento o della donazione, per l’intero importo previsto. Se tale comunicazione non viene effettuata o non viene supportata da idonee evidenze documentali, la questura competente per territorio potrà rigettare la domanda di permesso o revocare il permesso già rilasciato. Il permesso di soggiorno è in ogni caso revocabile in qualsiasi momento anche prima della scadenza qualora l’investimento risulti dismesso.
Il permesso di soggiorno è rinnovabile per ulteriori tre anni, previa verifica che i fondi siano stati interamente impiegati entro tre mesi dall’ingresso in Italia e che risultino ancora investiti.