Il decreto legge 133/2014, c.d. “Sblocca Italia” introduce nel testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 la definizione di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
La destinazione d’uso classifica la funzionalità di un immobile al termine della sua costruzione al fine di attribuirgli una categoria catastale sulla base del progetto autorizzato dal Comune e realizzato.
Rappresenta, in pratica, la funzione a cui può assolvere un immobile e che viene consentita dal piano regolatore per ciascun ambito territoriale.
La destinazione d’uso può mutare sia a seguito dell’esecuzione di opere edilizie che modifichino la struttura dell’immobile, alterandone la destinazione originaria e determinando un mutamento strutturale dello stesso; sia in assenza di opere edilizie, attraverso la concreta utilizzazione dell’edificio in maniera non conforme all’uso consentito nel titolo abilitativo originario oppure con interventi che in ogni caso non incidano sulla struttura dell’immobile, ma ne concretizzino una diversa utilizzazione.
Il decreto legge “Sblocca Italia” con il nuovo articolo 23-ter del testo unico dell’edilizia, introduce la definizione di mutamento d’uso rilevante la quale, salva diversa previsione da parte delle singole leggi regionali, consiste in ogni forma di utilizzo dell’immobile diversa da quella originaria, ancorche’ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, e tale da comportare l’assegnazione dello stesso ad una diversa categoria funzionale tra quelle residenziale e turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale.
Stabilisce inoltre che il mutamento della destinazione d’uso, all’interno della stessa categoria funzionale, e’ sempre consentito senza necessità di alcuna autorizzazione.