Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 17811 dell’8 agosto 2014) ha sancito che è ammissibile la risoluzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l’hanno istituito, anche se la legge non prevede espressamente la cessazione consensuale del fondo patrimoniale. Nel caso in cui i coniugi abbiano figli minorenni, anche solo nascituri, per sciogliere validamente il vincolo occorre anche il loro consenso.
Il caso è interessante perché affronta sotto un aspetto nuovo , ossia la necessità del coinvolgimento dei figli minorenni, un antico e controverso dibattito, e cioè se il fondo patrimoniale sia consensualmente risolubile.
Sul tema si registrano decisioni contrastanti, soprattutto nella giurisprudenza di merito, essenzialmente per la mancanza di tale specifica previsione tra le cause di cessazione del fondo elencate dall’art. 171 c.c.. Questa disposizione, infatti, limitandosi ad elencare quali ipotesi di estinzione del fondo esclusivamente i casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla dice in merito all’eventualità di uno scioglimento per concorde volontà dei coniugi.
Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, partendo da un’interpretazione letterale della norma, ritengono che tale elencazione abbia carattere tassativo, per cui deve escludersi che l’autonomia privata possa far cessare per mutuo consenso il fondo precedentemente costituito. In presenza di figli minori tale interpretazione trova fondamento nella necessità di non pregiudicare l’interesse della prole rispetto a quello dei genitori costituenti il fondo.
L’orientamento favorevole si basa invece principalmente sulla considerazione che l’atto costitutivo del fondo patrimoniale altro non sarebbe se non una convenzione matrimoniale, con la conseguenza di essere assoggettato alla relativa normativa ed, in particolare, agli artt. 162 e 163 c.c. che ne disciplinano modifica e risoluzione. A sostegno della tesi favorevole all’ammissibilità di uno scioglimento consensuale del fondo patrimoniale viene inoltre argomentato che i coniugi potrebbero pervenire ad un risultato analogo a quello determinato dallo scioglimento consensuale (in assenza di figli minori o derogando all’autorizzazione giudiziale ex art. 169 c.c.) svuotando per così dire il fondo patrimoniale ed inoltre viene precisato che l’elencazione di cui all’art. 171 c.c. non contempla l’ipotesi della dichiarazione di morte presunta che, come è pacifico, produce gli stessi effetti previsti dal citato articolo, deponendo quindi a favore della non esaustività di quest’ultimo.
Anche recentemente si è assistito a un confronto tra le due tesi opposte con alcune recenti disposizioni del Tribunale dei Minorenni di Ancona (decreto del 19.3.2013), che si è pronunciato per la tesi restrittiva, e del Tribunale di Milano (decreto del 6.3.2013) per la tesi più liberale.
Secondo i giudici marchigiani non si potrebbe far luogo alla cessazione volontaria del fondo in quanto lo stesso può essere cessato solo nei casi di divorzio o annullamento del matrimonio. Sarebbe perciò sottratta alla volontà dei genitori la possibilità di far cessare il fondo patrimoniale, dopo che siano nati dal matrimonio dei figli, in quanto la presenza di questi ultimi nella famiglia imporrebbe comunque di considerare pregiudizievole ai medesimi la cessazione del fondo.
Il Tribunale di Milano si è manifestato di opinione contraria in quanto il codice civile regolerebbe solo i casi di cessazione legale del fondo, con la conseguenza che è ammissibile la cessazione volontaria per consenso di entrambi coniugi con atto pubblico notarile, e ciò anche se vi siano figli minorenni.
La Corte di Cassazione, tornando alla sentenza sopra citata, aderisce alla tesi più liberale ed accoglie il principio dello scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale ma con una importante precisazione limitativa: se vi sono figli minori, nati o concepiti, occorre il consenso di questi ultimi che verranno rappresentati da un curatore speciale, all’uopo autorizzato dal giudice tutelare.
Tale sentenza appare rivoluzionaria perchè nel codice civile nulla è previsto, come sopra chiarito, sullo scioglimento convenzionale del fondo, né tanto meno su tale consenso preventivo dei figli minori e nascituri. Appare tra l’altro difficile, nei fatti, accertare l’esistenza o meno di figli nascituri. Molti commentatori temono che tale pronuncia possa avere ripercussioni negative nella contrattazione di quei beni, vincolati nel fondo poi sciolto, da assoggettarsi a garanzia di un finanziamento. Temendo la presenza di nascituri (e le conseguenze di un loro mancato consenso) difficilmente una banca vorrà prendere tali beni come garanzia ipotecaria del mutuo.