Scade il 30.6.2024 (salvo possibili ulteriori proroghe) il termine ultimo per gli enti sportivi dilettantistici, ossia ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e SSD (società sportive dilettantistiche), per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni del d.lgs. 36/2021 (e successivi correttivi 163/2022 e 120/2023) per l’iscrizione nel Registro unico nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD).

Ad eccezione degli enti che risultavano già iscritti al vecchio registro CONI, per i quali la trasmigrazione avviene in maniera automatica, ai fini dell’iscrizione nel registro ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 39/2021 la qualifica di ente sportivo dilettantistico viene riconosciuta solamente a seguito dell’iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (il cosiddetto RNASD).

All’atto di adeguamento alla nuova normativa (o all’atto costituivo per enti di nuova costituzione) dovrà essere allegato lo statuto che dovrà rispettare non solo le norme di diritto comune, ma anche le prescrizioni dell’ordinamento sportivo e le disposizioni federali dettate dall’organismo cui l’ente intenda eventualmente affiliarsi.

Lo statuto dovrà altresì rispettare anche delle disposizioni tributarie se intende avvalersi di agevolazioni di carattere fiscale.

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 36/2021 lo statuto dovrà prevedere:

– la denominazione dell’ente;

– l’oggetto sociale, “con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”;

– le attività secondarie ed accessorie (altrimenti non esercitabili in mancanza di loro specifica indicazione);

– l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ente;

– l’assenza di fini di lucro (col moderato temperamento per le società);

– le norme sull’ordinamento interno, ispirato a principi di democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati;

– la elettività delle cariche sociali, fatte salve le società per le quali si applicano le norme proprie;

– l’incompatibilità degli amministratori che ricoprano cariche in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima federazione o disciplina sportiva riconosciuta da CONI e CIP;

– l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;

– le modalità di scioglimento dell’ente;

– l’obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.

All’iscrizione provvederà l’organo amministrativo in caso di adeguamento statutario o il notaio che ha ricevuto il relativo atto in caso di ente di nuova costituzione. Sarà poi la federazione corrispondente, quale ente affiliante, a verificare la conformità dello statuto ai propri principi. Di conseguenza appare consigliabile prevedere statutariamente che l’ente si conformi alle norme e alle direttive del Coni e dell’ente di affiliazione.

In attesa dell’emanazione dei relativi regolamenti da parte dell’UE la normativa fiscale in materia non è stata al momento riformulata, per cui il mancato allineamento con le norme civilistiche consiglia un comportamento prudente in merito alla distribuzione di utili, che apparirebbe possibile per gli enti sportivi aventi la forma di società di capitali.

La mancata conformità dello statuto alle nuove disposizioni rende inammissibile l’iscrizione dell’ente al RNASD e per quelli già iscritti ne comporta la cancellazione d’ufficio.

Più precisamente la normativa dispone che “in caso di mancato o incompleto deposito degli atti ovvero in caso di mancato aggiornamento il Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo assegnandogli un termine non superiore ai 180 giorni, decorsi inutilmente i quali è cancellato dal registro”.

I decreti non hanno previsto maggioranze semplificate per gli adeguamenti degli statuti che andranno quindi approvati con gli ordinari quorum.

Appare infine utile precisare che per le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 36 del 2021 e successivi correttivi, che siano state adottate entro i termini di legge, è prevista l’esenzione dall’imposta di registro. Sarà comunque possibile procedere ad un adeguamento tardivo degli statuti ma, in tal caso, non sarà possibile beneficiare dell’esenzione d’imposta